Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che la delega di questo genere di compiti supplementari ai soli servizi cantonali non basta e che per garantire la necessaria flessibilità occorre poter ricorrere anche a terzi. Per allargare il margine di manovra, l’articolo 68a (cpv. 1, 3 e 4) è completato in tal senso e l’UFM ottiene la possibilità di concludere accordi di prestazione anche con terzi. Il capoverso 2 precisa altresì maggiormente i compiti supplementari in questione (p. es. nel settore della tratta di esseri umani o delle questioni legate al genere).

Articolo 74 Erogazione

Capoverso 4

Sinora l’aiuto materiale supplementare consente di finanziare l’alloggio (pigioni/manutenzione) o la reintegrazione professionale (progetti imprenditoriali/formazione) delle persone che tornano al Paese d’origine.

Non consente invece di offrire a chi ne ha bisogno un sostegno cumulativo (alloggio e professione).

Per promuovere una reintegrazione sostenibile grazie all’aiuto al ritorno, bisogna che l’importo indicato al capoverso 4 possa essere adeguato all’esigenza di un sostegno cumulativo e possa quindi raggiungere un tetto massimo di 5000 franchi anziché 3000 franchi. La vigente clausola delle persone considerate vulnerabili (seconda frase del cpv. 4) è sostituita mediante una formulazione generale comprendente gli elementi sopra descritti.

Capoverso 5

In casi individuali debitamente motivati continua a essere disponibile, come sinora, un importo maggiorato destinato alle persone vulnerabili. Questo aiuto materiale supplementare può essere concesso anche a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi. L’importo massimo è parimenti di 5000 franchi.

Articolo 76 Partenza verso uno Stato terzo

Capoverso 2 (completato)

Secondo l’articolo 76 capoverso 2 vigente, non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia. Per i cittadini di detti Stati, l’esclusione è sinora decretata solo a livello d’istruzioni. Grazie alla presente revisione è ormai codificata a livello d’ordinanza.

Articolo 76a Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all’obbligo del visto (nuovo)

Capoverso 1

Oltre alle persone di cui all’articolo 76 capoverso 2, sono altresì escluse dall’aiuto al ritorno le persone che non sono più soggette all’obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi. Nel caso di cittadini serbi e macedoni, le esperienze maturate nel 2010 denotano un aumento del rischio di abusi da che queste persone non sono più soggette all’obbligo del visto per entrare in Stati vicini alla Svizzera. L’esclusione è applicabile solo alle persone entrate in Svizzera dopo l’entrata in vigore dell’esenzione dall’obbligo del visto.

Capoverso 2

In casi individuali debitamente motivati (persone vulnerabili) è possibile come sinora concedere l’aiuto al ritorno d’intesa con l’UFM.