Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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1.2.1.2 Inconvenienti del modello vigente

Il sistema attuale travisa in parte le responsabilità previste dal legislatore, il quale chiede ai Cantoni di organizzare l’aiuto sociale e le misure integrative in modo da conseguire un’integrazione sociale ed economica dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente per quanto possibile celere e sostenibile. Ora, l’attuale ripartizione dei sussidi federali ricompensa piuttosto i Cantoni che riducono al minimo i propri sforzi in vista dell’integrazione economica delle persone rientranti nel settore dell’asilo e dei rifugiati. Il sistema vigente crea addirittura incentivi contrari agli obiettivi perseguiti (evoluzione positiva dei costi e integrazione nel mercato del lavoro). In quest’ottica, per i Cantoni non è particolarmente conveniente rilasciare autorizzazioni di lavoro – in particolare per attività a tempo parziale o in settori a basso reddito (incentivo negativo del fattore W).

1.2.1.3 Obiettivi del nuovo modello

Occorre pertanto un nuovo sistema di finanziamento in grado di rimediare alla situazione sopra descritta e di creare incentivi consoni agli obiettivi della politica federale in materia d’asilo e di finanze. Al tempo stesso sono mantenute la forma e la modalità di calcolo (basato sulle banche dati dell’UFM) delle somme forfettarie.

a) Principi del nuovo modello

Le previste modifiche inerenti al finanziamento dell’aiuto sociale non devono provocare né un trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni, né spese supplementari per la Confederazione. Il nuovo modello di finanziamento deve garantire ai Cantoni, complessivamente, un volume finanziario corrispondente a quello di cui beneficiano attualmente per questi gruppi di persone, tuttavia secondo una ripartizione diversa.

In linea di principio, la Confederazione versa un contributo finanziario proporzionale al numero di beneficiari dell’aiuto sociale.

I sussidi sono versati per il conseguimento di obiettivi precisi e premia i risultati ottenuti dai Cantoni nel settore dell’integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente, ambito cui la Confederazione attribuisce una chiara priorità contestualmente alla propria politica sociale.

Per adeguare il finanziamento alla situazione particolare di ciascun Cantone occorre considerare (indirettamente) le opportunità occupazionali delle persone rientranti nel settore dell’asilo e dei rifugiati. Nel calcolo deve pertanto confluire un’analisi della situazione degli stranieri sul mercato del lavoro cantonale.

b) Rappresentazione schematica del nuovo sistema di finanziamento

Principio Attuazione secondo il nuovo modello di calcolo

Soppressione del fattore W Per persona esercitante attività lucrativa è

detratta un’unica somma forfettaria

Incentivo ad accrescere il tasso cantonale di Tasso di occupazione come da SIMIC

occupazione

Considerazione della situazione sul mercato Considerazione del tasso cantonale di dicantonale del lavoro soccupazione degli stranieri

Neutralità dei costi Somme forfettarie più basse

c) Base legale

Il presente avamprogetto d’ordinanza si fonda, per quanto attiene alla modifica del sistema di finanziamento, sugli articoli 88-89 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi) e sull’articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr). L’articolo 89

3 RS 142.31

4 RS 142.20