Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 1 lettera c

Diversamente da quanto accade per chi non parte autonomamente, finora il trasporto del bagaglio delle persone che lasciano la Svizzera munite di un aiuto al ritorno non è rimborsato. In passato ciò ha causato non pochi problemi all’aeroporto. Per questo motivo, all’articolo 59 capoverso 1 lettera c è ora stralciato l’inciso «qualora non sia stato accordato un aiuto al ritorno». È altresì abrogato l’intero articolo 74a capoverso 1, che fa riferimento a tale asserzione.

Capoverso 1 lettera e

Abrogato. Vedi commento all’articolo 11 OEAE (cfr. n. 2.3.1).

Articolo 59a Spese di viaggio

Capoverso 2 bis (nuovo)

Aumentando l’importo per le spese di viaggio s’intende diminuire il numero di voli speciali e il ricorso alla scorta di polizia a bordo di voli di linea. L’offerta di base comprende d’ora in poi il versamento di un importo massimo di 500 franchi alle persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa e che si dichiarano disposte a partire autonomamente. Il tipo di carcerazione o il rifiuto di tornare in patria a bordo di voli organizzati precedentemente non costituiscono motivi d’esclusione. I Cantoni sono autorizzati a versare il contributo maggiorato alle spese di viaggio a persone in carcerazione amministrativa, a condizione di aver condotto con esse un colloquio sulla partenza (art. 59ater).

Ogni anno beneficeranno di questa novità al massimo 500 persone6. Le spese per il versamento di questo indennizzo maggiorato ammontano a circa 250 000 franchi e sono a carico del credito per l’esecuzione. Saranno compensate dai risparmi conseguiti grazie alla riduzione della durata della carcerazione e/o alla diminuzione del numero di voli speciali (molto onerosi).

Articolo 59a bis Spese di partenza (nuovo)

Con l’importo per le spese di partenza ci si propone di risolvere casi individuali particolarmente problematici nel settore dell’asilo. Diversamente dalle spese di viaggio maggiorate, l’importo per le spese di partenza è versato solo alle persone tenute a tornare nel loro Paese, che non è possibile rimpatriare se non collaborano all’acquisizione dei documenti. Il Paese d’origine dei beneficiari di quest’indennità dev’essere caratterizzato da lungaggini per quanto riguarda l’acquisizione dei documenti. La decisione della persona tenuta a lasciare la Svizzera di partire autonomamente e di partecipare all’acquisizione dei documenti consente di ridurre considerevolmente la durata della carcerazione e di evitare il rimpatrio a bordo di un volo speciale. È possibile conseguire ingenti risparmi solo laddove la collaborazione dell’interessato all’acquisizione dei documenti riduce l’attesa di alcuni mesi. I maggiori risparmi si prospettano nei casi in cui l’acquisizione dei documenti si estende su almeno sei mesi e la persona è disposta a collaborare a partire da una durata della carcerazione ancora da definire. Le spese di partenza secondo l’articolo 92 capoverso 2 LAsi non sono versate esclusivamente a persone in carcerazione amministrativa, bensì anche a chi, per una grave violazione del proprio obbligo di collaborare, sia stato escluso dall’aiuto al ritorno (segnatamente persone in carcerazione amministrativa che sono dovute essere rilasciate e persone che in precedenza hanno rifiutato un rimpatrio per via aerea; cpv. 1).

L’UFM decide, su proposta del Cantone, in merito alla concessione dell’indennità. Il versamento è vincolato a determinate condizioni. Nella proposta, il Cantone deve dimostrare l’esistenza di ostacoli all’esecuzione. Devo indicare in maniera cumulativa (cpv. 3):

- di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell’acquisizione dei

6 Nel quadro del progetto pilota della Croce Rossa Svizzera (CRS) in materia di carcerazione, in un anno sono partite circa 276 persone rientranti nel settore dell’asilo. Estendendo la stima a tutti i Cantoni in funzione dei posti di carcerazione disponibili si ottengono 436 partenze. Nella maggior parte dei casi, il rimpatrio in corso di carcerazione concerne persone singole.