Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
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concludere pertinenti accordi di prestazione con i terzi incaricati. Occorre altresì aumentare l’entità delle somme forfettarie, giacché l’importo convenuto originariamente (1200 franchi) non è più concorrenziale, in particolare per quanto concerne la professione di medico, con le conseguenti difficoltà che ciò implica nel trovare il necessario personale qualificato. Al momento non è possibile determinare l’esatto ammontare della somma forfettaria; dipenderà dalle trattative avviate con i fornitori delle prestazioni previste.
Articolo 15 Partecipazione alle spese della carcerazione
Capoverso 2
L’ultima frase del capoverso 2 è stralciata. Se è ordinata la carcerazione (preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa), a partire da una durata di carcerazione di dodici ore è versato un importo forfettario di 140 franchi per giorno, in base allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. L’importo forfettario è retto dall’articolo 15 capoverso 1 OEAE. È un’indennità per le spese d’esercizio legate all’esecuzione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto e cautelativa. Secondo indicazioni dei Cantoni, un posto di carcerazione amministrativa in Svizzera costa, in media, poco meno di 200 franchi al giorno. La somma forfettaria giornaliera versata dalla Confederazione in virtù dell’articolo 82 LStr quale partecipazione alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione amministrativa ammonta a 140 franchi e non basta pertanto a coprire le spese. Negli ultimi mesi, l’UFM ha affittato un numero crescente di posti destinati alla carcerazione amministrativa, adibendoli ad alloggi per richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta con decisione passata in giudicato emanata da un Centro di registrazione e procedura (CRP) e il cui allontanamento verso il Paese d’origine o un Paese terzo è imminente. L’UFM intende incoraggiare l’esecuzione degli allontanamenti dei richiedenti l’asilo oggetto di una decisione negativa passata in giudicato, segnatamente nei casi decisi dai CRP. Non disponendo di strutture proprie per l’esecuzione della carcerazione amministrativa, la Confederazione dovrà viepiù ricorrere alle strutture cantonali. Nel contesto delle convenzioni amministrative che concluderà con i Cantoni, l’UFM dovrà pertanto rimborsare ai Cantoni spese di entità analoga a quelle che risulterebbero dall’affitto di posti di carcerazione amministrativa da un altro Cantone. Nei futuri negoziati tra UFM e Cantoni si dovrà mirare a mantenere l’indennità a 140 franchi, con possibilità di deroga in casi debitamente motivati.
Articolo 15a
Lettera g (nuova)
Fondandosi su una valutazione del Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA)7, il 24 agosto 2005 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha approvato un rapporto sull’applicazione delle misure coercitive nel diritto degli stranieri. Dalla valutazione del CPA è emerso che anche i minorenni vengono a trovarsi in carcerazione in vista di rinvio coatto. Siccome lo studio del CPA non verteva su questo tema, il 24 agosto 2005 la CdG-N ha incaricato la propria Sottocommissione DFGP/CaF di procedere ad accertamenti supplementari sotto il profilo della protezione dei minori nel quadro delle misure coercitive. Su tale base, nel suo rapporto del 7 novembre 2006 al Consiglio federale, la CdG-N raccomanda all’esecutivo federale di incoraggiare i Cantoni ad assumere un ruolo attivo per garantire a questi minori la rappresentazione legale e l’adozione di eventuali misure tutorie (tutela o curatela). In risposta alla raccomandazione della CdG-N e in adempimento del postulato del 31 gennaio 2008 «Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del fanciullo» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, in data 16 dicembre 2009 il Consiglio federale si è detto disposto a vagliare l’introduzione, all’articolo 15a OEAE, di indicazioni inerenti alla rappresentazione legale e all’adozione di misure tutorie nel settore dell’asilo e degli stranieri e a procedere, se del
7 Valutazione delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. Rapporto finale del Controllo parlamentare dell’amministrazione all’attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, FF 2006 2439.