Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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2.2 Modifica dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

2.2.1 Somma forfettaria a favore dell’integrazione

Articolo 18 Somma forfettaria a favore dell’integrazione

Capoverso 2 (abrogato)

La somma forfettaria a favore dell’integrazione è un contributo versato dalla Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per promuovere l’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente loro assegnati. Il versamento può essere vincolato al conseguimento di obiettivi sociopolitici. In virtù dell’articolo 87 LStr e dell’articolo 88 LAsi, l’articolo 18 capoverso 2 OIntS prevede che il 20% della somma forfettaria è versato ai Cantoni in funzione dell’efficacia. Pertanto, la Confederazione trattiene il 20% e lo distribuisce in un secondo tempo tra i Cantoni in funzione del tasso cantonale di occupazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente, tenendo conto della situazione del mercato del lavoro.

Vincolando all’efficacia il versamento della quota s’intende incoraggiare i Cantoni ad adottare misure efficienti per promuovere l’integrazione professionale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. La pratica ha però mostrato che quest’incentivo non produce l’effetto atteso ed è spesso addirittura controproducente.

I calcoli mostrano infatti che non c’è un nesso effettivo e documentato tra l’importo della spesa per le misure di integrazione in un Cantone e il tasso di occupazione, che dipende piuttosto dalla situazione del mercato del lavoro locale. D’altro lato, un tasso di occupazione elevato comporta sì la ripartizione della quota parte legata all’efficacia, tuttavia comporta anche una compensazione negativa sulla somma forfettaria globale, nella misura in cui il numero di persone dipendenti dall’aiuto sociale diminuisce. In un’ottica strettamente finanziaria, la correlazione della somma forfettaria all’efficacia delle misure adottate non produce un incentivo a breve termine, giacché l’integrazione sul mercato del lavoro di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente non genera a breve termine un vantaggio finanziario ai Cantoni. A medio e lungo termine, invece, l’integrazione professionale costituisce un incentivo per i Cantoni, che non risulta però dalla quota parte legata all’efficacia, bensì dalla somma forfettaria globale. Infatti, sette anni dopo l’entrata in Svizzera di una persona ammessa provvisoriamente, oppure dopo cinque anni di soggiorno regolare in Svizzera di un rifugiato riconosciuto, l’indennità versata tramite la somma forfettaria globale cessa e il Cantone si ritrova a dover versare ingenti somme per l’aiuto sociale. Questo avviene a meno che nel frattempo i gruppi target della somma forfettaria a favore dell’integrazione si siano integrati sul mercato del lavoro.

La qualità delle misure di integrazione adottate è determinata principalmente dalle strategie per i gruppi target. Tuttavia, queste strategie integrative non sono predisposte in vista della ripartizione della quota vincolata all’efficacia, ma dipendono perlopiù dalla volontà politica di integrare efficacemente questi gruppi target nel mercato del lavoro. Dai rapporti annuali cantonali non emergono indicatori secondo i quali i Cantoni che hanno beneficiato della quota parte legata all’efficacia abbiano adottato misure più mirate ed efficaci degli altri Cantoni.

È quindi previsto di sopprimere la quota vincolata all’efficacia. Nell’ottica della Confederazione, questa misura non incide sui costi e non modifica affatto l’importo globale vincolato all’efficacia versato a livello svizzero. Conseguentemente all’abrogazione del capoverso 2 dell’articolo 18 OIntS, la quota del 20 per cento della somma forfettaria a favore dell’integrazione a disposizione dei Cantoni non è più distribuita in funzione del tasso di occupazione, bensì unicamente in base al numero di rifugiati e di persone ammesse provvisoriamente. Pertanto, alcuni Cantoni otterranno meno, altri più mezzi finanziari provenienti dalla somma forfettaria a favore dell’integrazione di quanti ne ottengano ora.