Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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Articolo 27 Calcolo della somma forfettaria globale

Capoversi 1 e 2

L’importo totale dovuto dalla Confederazione ai Cantoni per i rifugiati, gli apolidi e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora che beneficiano dell’aiuto sociale, è calcolato su base mensile ed è versato dopo la fine del trimestre (cfr. art. 5). Il calcolo si basa sui dati indicati per il primo giorno del mese su SIMIC e Finasi.

Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale è stabilito come segue:

 l’effettivo comprende tutti i rifugiati, gli apolidi e le persone bisognose di protezione che risiedono in Svizzera secondo SIMIC;

 per i minori di 18 anni o le persone di 65 anni o più, un contratto di lavoro figurante in SIMIC non è considerato nel calcolo. Tutte le persone appartenenti a queste fasce d’età sono pertanto considerate beneficiarie dell’aiuto sociale;

 dall’effettivo dei rifugiati, degli apolidi e delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora di età tra i 18 e i 65 anni, è sottratto l’effettivo delle persone che, secondo il tasso svizzero d’occupazione, potrebbero svolgere un’attività lucrativa;

 per tenere conto delle divergenze tra Cantoni per quanto concerne il mercato del lavoro, la differenza tra il tasso di disoccupazione degli stranieri a livello nazionale e quello a livello cantonale è sommata al tasso di occupazione svizzero.

2.1.1.3 Disposizioni transitorie

Secondo le disposizioni transitorie, i sussidi dovuti per il 2013 sono calcolati tenendo conto del rincaro osservato dal 1° novembre 2008 (base IPC della somma forfettaria globale mensile prevista nel disegno d’ordinanza: 31 ottobre 2008) al 31 ottobre 2012. È altresì statuito che tutte le questioni giuridiche inerenti al sistema di finanziamento attuale, vigente fino al 31 dicembre 2012, sono rette dal vecchio diritto.

2.1.2 Modifiche dell’ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3)

Articolo 1e Banca dati Finasi

Capoverso 2

Per migliorare qualitativamente la statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale, lo status delle persone straniere sotto il profilo del diritto di soggiorno è confrontato con i dati registrati nella banca dati Finasi. I dati sono collegati tramite il numero d’assicurato AVS. In assenza di tale numero, il confronto è operato in base alle caratteristiche demografiche (data di nascita, sesso, cittadinanza, inizio del soggiorno in Svizzera e numero UST). Nelle disposizioni dell’OAsi 3 vigente che disciplinano il contenuto della banca dati Finasi mancano il numero d’assicurato AVS e il numero UST, che pertanto vengono integrati.

2.1.3 Adeguamenti dell’OAsi 2 nel settore del ritorno e dell’aiuto al ritorno

2.1.3.1 Commento alle singole disposizioni

Articolo 58 Spese per l’accompagnamento

Capoverso 3 (abrogato)

Vedi commento all’articolo 11 OEAE (cfr. n. 2.3.1).

Articolo 59 Spese rimborsabili