Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
capoverso 2 LAsi autorizza il Consiglio federale a definire l’assetto delle somme forfettarie e in particolare a incentivare l’integrazione nel mercato del lavoro secondo i propri obiettivi sociopolitici.
1.2.2 Cambiamenti nel settore del ritorno e dell’aiuto al ritorno
Sinora le prestazioni fornite da terzi su incarico dell’UFM nel settore degli allontanamenti (anche coatti) per via aerea eseguiti sotto scorta erano rette da due ordinanze distinte (OAsi 2 e OEAE). La scorta medica a bordo di voli di linea o speciali (cfr. art. 58 cpv. 3 OAsi 2) e le prestazioni delle autorità cantonali aeroportuali di sostegno (cfr. art. 59 cpv. 3 OAsi 2) sono parte integrante dei rimpatri effettuati sotto scorta e per via aerea. Trattasi di prestazioni rientranti nella sfera di competenza del servizio aeroportuale, oggetto dell’articolo 11 OEAE. Nell’ambito della presente revisione, le disposizioni afferenti dell’OAsi 2 sono trasferite nell’OEAE (cfr. n. 1.4) e sono pertanto abrogate nell’OAsi 2. Negli ultimi anni sono aumentate le esigenze in termini di sicurezza e di assistenza medica di base nel contesto degli allontanamento per via aerea eseguiti sotto scorta. Conseguentemente sono aumentati anche i costi delle prestazioni fornite all’aeroporto e a bordo dei voli di linea e speciali. Per poter continuare a eseguire correttamente gli allontanamenti s’impone pertanto un adeguamento delle indennità.
Nel settore del ritorno si distingue tra ritorno coatto e ritorno volontario (sistema duale). Scopo del sistema duale è di incitare le persone a partire volontariamente, proponendo loro un aiuto al ritorno, e al tempo stesso ridurre conseguentemente gli allontanamenti coatti. Per accelerare l’esecuzione è introdotta la possibilità di versare un’indennità di viaggio più cospicua alle persone che si trovano in carcerazione amministrativa, il cui allontanamento è imminente e che nell’ambito del colloquio in vista della partenza si dichiarano disposte a partire volontariamente. È inoltre previsto un contributo federale alle spese di partenza per le persone provenienti da Stati nei quali l’acquisizione dei documenti richiede molto tempo e che non è possibile rimpatriare a causa del loro comportamento. Tale possibilità presuppone che le persone da allontanare si dichiarino disposte a partire volontariamente e partecipino all’acquisizione dei documenti. Il contributo alle spese di partenza mira a risolvere casi individuali particolarmente critici nel settore dell’asilo (cfr. n. 2.1.3.1, commento all’art. 59abis).
Nel settore dell’aiuto al ritorno è prevista la possibilità di versare una somma per il trasporto del bagaglio. In casi particolarmente critici vi è altresì la possibilità di aumentare con maggiore flessibilità l’entità dell’aiuto supplementare (cfr. n. 2.1.3.1, commento all’art. 59 cpv. 1 lett. c).
1.3 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
La revisione totale dell’OIntS entrata in vigore il 1° gennaio 2008 ha introdotto la somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 18 OIntS). Si tratta di un contributo della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per la promozione dell’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente attribuiti loro. Secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIntS, il 20 per cento della somma forfettaria è versato ai Cantoni in funzione dell’efficacia. Pertanto, in un primo tempo la Confederazione trattiene il 20 per cento della somma forfettaria a favore dell’integrazione per poi ripartirlo susseguentemente tra i Cantoni in funzione del tasso cantonale d’occupazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente, tenendo conto della situazione sul mercato cantonale del lavoro.
Il versamento vincolato all’efficacia intende incentivare i Cantoni ad adottare misure efficaci per promuovere l’integrazione professionale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. La prassi dimostra tuttavia che questo incentivo finanziario non ha dato i frutti sperati. La quota parte vincolata all’efficacia secondo l’articolo 18 capoverso 2 OIntS è pertanto soppressa.