Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
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2.2.2 Adeguamento della procedura per il versamento nell’ordinanza 2 sull’asilo
Articolo 5 Procedura per il versamento
Capoverso 5 (abrogato)
Siccome conseguentemente all’abrogazione del capoverso 2 dell’articolo 18 OIntS, la quota del 20 per cento della somma forfettaria a favore dell’integrazione a disposizione dei Cantoni non è più distribuita tra i Cantoni in funzione del tasso di occupazione, diventa caduca e va abrogata anche la disciplina dell’articolo 5 capoverso 5 LAsi secondo cui le rettifiche alle autorizzazioni di lavoro non comportano correzioni sui pagamenti delle somme forfettarie di integrazione.
2.3 Modifica dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
2.3.1 Commenti alle singole disposizioni
Articolo 11 Servizio e prestazioni all’aeroporto
Titolo (nuovo)
L’articolo 11 disciplina le prestazioni all’aeroporto fornite da swissREPAT e da terzi. Il titolo è modificato conseguentemente.
Capoverso 2
Elenca a titolo esemplificativo le attività inerenti alla gestione dell’esercizio presso l’aeroporto.
Capoverso 3
Il contenuto dell’articolo 59 capoverso 1 lettera e OAsi 2 è ripreso nel nuovo capoverso 3.
I rinvii per via aerea causano oneri supplementari ai Cantoni aeroportuali contestualmente ai preparativi di polizia (p. es. amministrazione generale, oneri in termini di personale, controlli di sicurezza, predisposizione della disponibilità a viaggiare, convocazione, trattamento dei casi di rifiuto dell’allontanamento). Attualmente questi oneri sostenuti dalle polizie aeroportuali sono rimborsati mediante una somma forfettaria di 250 franchi. L’entità di tale indennità è stata convenuta con i Cantoni aeroportuali senza procedere a un pertinente calcolo, che peraltro è stato annunciato loro per una tappa successiva. In base ai costi calcolati dai Cantoni aeroportuali, l’importo di 250 franchi è nettamente al di sotto dei costi effettivi. Le spese effettive superano di più volte l’importo stabilito, in particolare per gli aeroporti di partenza che eseguono un numero esiguo di allontanamenti. Gli allontanamenti dalla Svizzera sono eseguiti a bordo di voli di linea (livelli d’esecuzione 1-3 secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. a-c dell’ordinanza sulla coercizione [OCoe; RS 364.3]) o di voli speciali (voli charter; livello d’esecuzione 4 secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. d OCoe). Gli oneri per i Cantoni variano fortemente in funzione delle diverse opzioni. I preparativi in vista delle esecuzioni degli allontanamenti a bordo di voli di linea costano in media ai Cantoni aeroportuali 358 franchi a persona, mentre per i voli speciali tale importo è di 1464 franchi.
Per garantire la trasparenza delle indennità, la somma forfettaria per indennizzare le prestazioni fornite presso gli aeroporti di partenza va sostituita mediante due somme forfettarie distinte: una per i voli di linea (300 franchi a persona) e una per i voli speciali, basata su costi identici per tutti i Cantoni in termini di personale (1200 franchi a persona).
Capoverso 4
D’ora in poi l’UFM deve avere la possibilità di delegare a terzi tutte le mansioni organizzative e legate alle indennità contestualmente alla scorta medica. Conseguentemente, deve poter