Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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Altra novità: per due dei cinque sottogruppi, anziché basarsi sul tasso di occupazione cantonale ci si basa sul tasso di occupazione svizzero.

Infine, tenendo conto del tasso di disoccupazione cantonale degli stranieri s’intende compensare le divergenze cantonali per quanto riguarda le possibilità occupazionali per le persone rientranti nel settore dell’asilo e dei rifugiati.

c) Impostazione del nuovo sistema di finanziamento

I sussidi nel settore dell’asilo e dei rifugiati continuano a essere calcolati in base al numero di persone del rispettivo settore per le quali il Cantone dovrà verosimilmente versare prestazioni d’aiuto sociale. Il numero dei beneficiari dell’aiuto sociale è calcolato sottraendo il numero di persone economicamente indipendenti al numero complessivo dei residenti nel Cantone appartenenti a un dato settore. L’effettivo delle persone economicamente indipendenti è rilevato secondo meccanismi parzialmente divergenti. Con questo calcolo diversificato s’intende conferire maggior peso, anche sotto il profilo finanziario, alla politica della Confederazione nei confronti dei Cantoni per quanto concerne l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati.

d) I primi sottogruppi

Nel settore dell’asilo come in quello dei rifugiati, il primo sottogruppo è quello delle persone che non sono in età di lavorare, ossia minori di 18 o maggiori di 65 anni. Per il calcolo del sussidio è tenuto conto dell’effettivo globale del sottogruppo, anche se alcune persone appartenenti allo stesso sono già (prima dei 18 anni) o ancora (dopo i 65) attive professionalmente. La mancata considerazione di un’eventuale attività lucrativa mira a tenere conto del fatto che i giovani che svolgono un’attività lucrativa sono perlopiù apprendisti e dispongono quindi di un salario esiguo, insufficiente a garantire il sostentamento. Considerando la totalità dell’effettivo è altresì minimizzata l’incidenza di un’eventuale ripartizione ineguale delle famiglie tra i Cantoni.

e) I secondi sottogruppi

Nel settore dell’asilo, il secondo sottogruppo è costituito dalle persone in età di lavorare ammesse a titolo provvisorio, mentre nel settore dei rifugiati si tratta dei rifugiati in età di lavorare. Nell’ottica della Confederazione, vi è un interesse generale molto marcato all’integrazione nel mercato del lavoro di questi due sottogruppi, quindi anche alla promozione da parte dei Cantoni della loro attività lucrativa. Contestualmente ai sussidi federali occorre pertanto creare un incentivo finanziario che induca i Cantoni ad attuare questo tipo di promozione. Il nuovo sistema deve ricompensare i Cantoni con un tasso di occupazione (proporzione di persone attive rispetto all’effettivo come da SIMIC) al di sopra della media, versando loro un sussidio superiore a quello previsto dal sistema attuale. Viceversa, dev’essere possibile versare un importo minore ai Cantoni che si situano al di sotto della media. Ecco perché in questo sottogruppo non viene sottratto dall’effettivo complessivo il numero effettivo di persone esercitanti un’attività lucrativa, bensì un numero di persone esercitanti attività lucrativa calcolato in base a due fattori esterni. Questi due fattori sono il tasso di occupazione svizzero delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, e il tasso di disoccupazione degli stranieri. I fattori sono combinati tra loro per risultare, al termine del calcolo per Cantone, in un numero virtuale di persone esercitanti attività lucrativa.

f) Tasso di occupazione svizzero

Il calcolo del numero di persone esercitanti attività si basa sul tasso di occupazione svizzero. Si tratta cioè di individuare il numero di persone che, in un Cantone, sarebbero attive se il tasso di occupazione cantonale fosse identico a quello nazionale. Se un Cantone denota un tasso di occupazione inferiore a quello svizzero, il calcolo basato sul tasso nazionale dà un risultato superiore al numero effettivo di persone che in quel Cantone esercitano un’attività lucrativa. Se dall’effettivo globale è sottratto un numero di persone maggiore al numero di persone effettivamente attive, i sussidi federali risultano proporzionalmente inferiori. Se inve-