Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
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1.4 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
I rimpatri effettuati sotto scorta e per via aerea sono viepiù complessi e onerosi sotto il profilo organizzativo e amministrativo. La presente revisione mira a disciplinare nell’OEAE tutte le prestazioni fornite all’aeroporto nel contesto dei rimpatri effettuati sotto scorta e per via aere-
a. L’accoglienza all’aeroporto, la scorta di polizia fino all’imbarco e la scorta medica a bordo dei voli di linea e speciali sono parte integrante del servizio all’aeroporto e rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’OEAE. Diversamente, l’accompagnamento all’aeroporto esula dal campo d’applicazione dell’OEAE, giacché non concerne direttamente la gestione dell’aeroporto. Le relative disposizioni non subiscono modifiche di sorta e permangono nell’OAsi 2.
Un’altra modifica, accanto al trasferimento di disposizioni nell’OEAE appena descritto, concerne l’importo forfettario per le prestazioni fornite presso gli aeroporti dalle autorità aeroportuali cantonali di sostegno. Negli ultimi anni l’onere organizzativo e amministrativo nel contesto dei rinvii per via aerea è nettamente aumentato. Di pari passo sono fortemente aumentate anche le esigenze in termini di scorta medica a bordo dei voli di linea e speciali. È pertanto giustificato procedere a un nuovo calcolo della somma forfettaria.
Dal 1° gennaio 2008, l’articolo 15a OEAE costituisce la base legale in virtù della quale le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all’UFM dati in merito all’ordine di carcerazione amministrativa nei settori dell’asilo e degli stranieri. Su proposta della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il Consiglio federale estende l’entità dei dati comunicati alla Confederazione da parte dei Cantoni nel contesto dell’applicazione di misure coercitive (carcerazione amministrativa): ora sono comunicati anche dati relativi alla rappresentazione legale e all’adozione di misure tutorie.
2. Parte speciale
2.1 Modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2)
2.1.1 Adeguamenti nel settore dei sussidi all’aiuto sociale, in particolare introduzione di un nuovo sistema di finanziamento
2.1.1.1 Introduzione
a) Principi fondamentali
I previsti adeguamenti mirano a ovviare agli inconvenienti dell’attuale sistema di finanziamento descritti nella parte generale (cfr. n. 1.2.1.2) e perseguono, d’altro lato, incentivi finanziari che incoraggino i Cantoni – tenuto conto della situazione del mercato del lavoro locale – a favorire l’accesso dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente a un’attività lucrativa. Infine, si propongono di attenuare considerevolmente le conseguenze finanziarie negative risultanti da errori o omissioni per quanto riguarda la registrazione dei rapporti di lavoro nella banca dati SIMIC.
b) Novità per quanto riguarda le tecniche di calcolo
Per il calcolo dei sussidi è proposto di suddividere gli effettivi in sottogruppi. Nel settore dell’asilo (somma forfettaria globale mensile 1) l’effettivo è suddiviso in tre sottogruppi, mentre nel settore dei rifugiati (somma forfettaria globale mensile 2) è suddiviso in due sottogruppi. Ciò consente di tenere conto dei diversi interessi per quanto riguarda l’integrazione dei richiedenti l’asilo, da un lato, e delle persone ammesse provvisoriamente, dall’altro. Consente altresì, se del caso, di ripartire equamente tra i Cantoni le famiglie e gli individui.