Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 un colloquio sulla partenza secondo l’articolo 59ater; e

- che l’acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi; o

- che la persona da trasferire ha rifiutato almeno un rimpatrio sotto scorta di polizia oppure

è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStr.

Le persone cui il Cantone prevede di indennizzare le spese di partenza devono essere disposte a collaborare all’acquisizione dei documenti e a partire autonomamente (cpv. 2). Ciò consente di ridurre considerevolmente la durata del soggiorno coperto dal soccorso d’emergenza o la durata della carcerazione, nonché le spese di partenza (né volo speciale né scorta di polizia).

Un’altra condizione per il versamento dell’indennità è che il Cantone abbia condotto con l’interessato un colloquio sulla partenza (cfr. art. 59ater).

Resta da fissare l’entità dell’importo per le spese di partenza. Se si vuole che abbia un impatto, l’importo deve esulare dallo scopo perseguito con l’indennità delle spese di viaggio (copertura delle esigenze di base durante il viaggio). Al tempo stesso, non deve affievolire l’incentivo a partire autonomamente beneficiando dell’aiuto al ritorno.

Per motivi di sicurezza del diritto, a livello d’ordinanza occorre fissare un importo massimo di 2000 franchi a persona, giacché l’importo per le spese di partenza non deve superare gli importi ordinari dell’aiuto individuale al ritorno. Questo importo massimo può essere esaurito solo in casi chiaramente motivati. Il capoverso 5 esplicita come l’indennità per le spese di partenza sia versata solo dopo il ritorno nel Paese d’origine o nel Paese terzo. La richiesta ripetuta di un importo per le spese di partenza va trattata in maniera restrittiva e approvata solo in casi eccezionali.

Al momento non è possibile emettere stime circa il numero di casi individuali che questo nuovo strumento consentirà di risolvere, né circa le spese che occasionerà.

Articolo 59a ter Colloquio sulla partenza (nuovo)

Per analogia con il colloquio in vista del ritorno, d’ora in poi nel contesto della carcerazione amministrativa saranno offerti colloqui sulla partenza. L’esperienza dimostra che spesso le persone interessate vagliano seriamente la possibilità del ritorno solo dal momento che si trovano in carcerazione amministrativa e si prospetta loro il rinvio coatto. Durante la carcerazione amministrativa non vi è ricorso a una consulenza sociale, com’è invece il caso per la carcerazione ordinaria. Per questo motivo, come anche per promuovere attivamente il ritorno autonomo, d’ora in poi sarà possibile offrire colloqui sulla partenza, con una partecipazione finanziaria della Confederazione, anche durante la carcerazione amministrativa. La delega di questa mansione ai Cantoni o a terzi, prevista al capoverso 2, non necessita di una base legale formale, giacché il colloquio sulla partenza costituisce un’attività assistenziale amministrativa (chi conduce il colloquio non ha competenza decisionale per quanto riguarda la concessione o meno dell’importo per le spese di viaggio o per le spese di partenza).

L’ordinanza non specifica importi concreti. L’ammontare dell’indennità va definito dall’UFM in virtù di specifici accordi con i Cantoni. In tale contesto vanno altresì convenuti l’entità e il contenuto dei colloqui.

Al momento non è possibile emettere stime circa le spese connesse a questo nuovo strumento.

Articolo 68a Contributi federali per compiti supplementari

L’UFM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l’esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66 (consulenza per il ritorno). Si tratta in particolare di sondaggi specifici, consulenze e attività informative. Trattandosi di attività assistenziali amministrative, la loro delega non necessita di una base legale specifica. In questo contesto, gli interlocutori ufficiali dell’UFM sono i consultori cantonali per il ritorno.