Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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ce il tasso di occupazione cantonale è superiore a quello svizzero, per il Cantone in questione sono sottratte dall’effettivo globale meno persone di quante siano effettivamente attive. Ne consegue un sussidio federale maggiore. In questo modo i Cantoni con un tasso di occupazione inferiore a quello nazionale sono incentivati ad aumentare il numero di persone che esercitano un’attività lucrativa. Ne consegue un calo della dipendenza dall’aiuto sociale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, il che migliora la copertura delle spese dell’aiuto sociale attraverso i sussidi federali.

g) Considerazione del tasso di disoccupazione degli stranieri

Per una persona ammessa provvisoriamente o per un rifugiato, le opportunità di trovare un impiego variano da un Cantone all’altro. Calcolando il numero virtuale di persone attive in base al solo tasso di occupazione svizzero sopra descritto, non si terrebbe conto di queste divergenze tra Cantoni. Il tasso cantonale di disoccupazione degli stranieri si è rivelato un ottimo strumento per valutare le opportunità d’impiego delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati in un dato Cantone. Di norma, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riescono a farsi assumere perlopiù nei rami economici che occupano già gran parte della rimanente popolazione straniera. Pertanto, nei settori con un forte tasso di disoccupazione degli stranieri vi sono poche opportunità d’impiego per una persona ammessa provvisoriamente o per un rifugiato. Questa tesi è peraltro confermata dall’analisi dei tassi di occupazione cantonali delle persone ammesse provvisoriamente negli anni scorsi. Il tasso di occupazione cantonale segue una tendenza inversamente proporzionale al tasso cantonale di disoccupazione degli stranieri. Tendenzialmente si osserva un tasso di occupazione più elevato laddove il tasso di disoccupazione degli stranieri è minore e, viceversa, un tasso di occupazione minore laddove il tasso di disoccupazione degli stranieri è maggiore. Il nuovo sistema di finanziamento integra pertanto i tassi di disoccupazione, a livello nazionale e cantonale, degli stranieri residenti in Svizzera (tassi messi a disposizione dalla Segreteria di Stato per l’economia SECO). In questo modo è tenuto conto delle divergenze cantonali per quanto riguarda le opportunità d’impiego delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Siccome occorre tenere conto delle divergenze cantonali e non della situazione congiunturale nazionale (generale), il calcolo si basa esclusivamente sulla differenza tra il tasso di disoccupazione degli stranieri a livello cantonale e quello a livello nazionale. Infatti, una congiuntura negativa a livello nazionale (con un tasso di disoccupazione degli stranieri più elevato) traspare già da un tasso di occupazione svizzero più basso e non deve influire anche sul secondo elemento (il tasso di disoccupazione) su cui si basa il calcolo dei sussidi.

h) Calcolo dei sussidi per i secondi sottogruppi

Per il calcolo del numero di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati che esercitano un’attività lucrativa si procede alla somma della differenza tra il tasso nazionale e cantonale di disoccupazione degli stranieri e del tasso nazionale di occupazione. Il numero di persone attive così ottenuto è sottratto dall’effettivo complessivo del gruppo, per ottenere il numero di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati che beneficiano dell’aiuto sociale.

i) Il terzo sottogruppo

Solo nel settore dell’asilo si riscontra un terzo sottogruppo: si tratta dei richiedenti l’asilo in età di lavorare. Per calcolarne l’entità, dall’effettivo cantonale è sottratto il numero complessivo di persone effettivamente attive. Pertanto, il Cantone non ottiene sussidi federali per i richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa. In questo modo è tenuto conto del fatto che i Cantoni possono ammettere i richiedenti l’asilo a svolgere un’attività lucrativa, il cui provento concorre a ridurre le spese cantonali dell’aiuto sociale e quindi anche la necessità di ottenere pertinenti sussidi. Tuttavia, durante una procedura d’asilo in atto, i richiedenti l’asilo non possono beneficiare di misure integrative. Pertanto, il sistema di finanziamento non deve incentivare i Cantoni a promuovere l’attività lucrativa di questo gruppo di persone – diversamente dalle persone ammesse provvisoriamente e dai rifugiati. Per i richiedenti l’asilo, la considerazione dell’attività lucrativa è pertanto neutra, ossia avulsa da incentivi sia positivi sia negativi.