Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine
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dell’aiuto sociale è calcolato su base mensile ed è versato dopo ogni trimestre (cfr. art. 5). Il calcolo si basa sui dati SIMIC e Finasi per il primo giorno del mese.
Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale è rilevato secondo lo schema seguente:
l’effettivo comprende tutti i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente (fino a sette anni di soggiorno in Svizzera) e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora con soggiorno aperto come da SIMIC;
per i minori di 18 anni e le persone di 65 o più anni, un contratto di lavoro figurante in SIMIC non è considerato nel calcolo. Tutte le persone appartenenti a queste fasce d’età sono pertanto considerate beneficiarie dell’aiuto sociale;
i richiedenti l’asilo di età tra i 18 e i 65 anni esercitanti attività lucrativa come da SI-MIC sono sottratti dall’effettivo;
dall’effettivo delle persone ammesse provvisoriamente (fino a sette anni di soggiorno in Svizzera) e delle persone bisognose di protezione senza permesso di dimora di età tra i 18 e i 65 anni è sottratto l’effettivo delle persone che, secondo il tasso di occupazione svizzero, potrebbero svolgere un’attività lucrativa;
per tenere conto delle divergenze tra Cantoni per quanto concerne il mercato del lavoro, la differenza tra il tasso di disoccupazione degli stranieri a livello nazionale e quello a livello cantonale è sommata al tasso di occupazione svizzero.
Capoverso 3
Per motivi di trasparenza, l’articolo 23a vigente è trasferito al presente capoverso 3, cosicché il calcolo della somma complessiva dovuta mensilmente ai Cantoni è retta da un unico articolo. Inoltre, il contributo di base è indicato solo quale somma forfettaria mensile e non più quale somma forfettaria trimestrale.
Capoverso 4 (abrogato)
Vedi numeri 1.2 e 2.1.1.1.
Articolo 23a Calcolo della somma forfettaria globale
Abrogato
Vedi commento all’articolo 23 capoverso 3.
Articolo 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese
Capoverso 1 (frase introduttiva)
Il passaggio da una somma forfettaria globale giornaliera a una mensile presuppone un pertinente adeguamento dell’articolo 24. Vedi in generale il commento all’articolo 20.
Capoverso 4 (frase introduttiva)
Il principio secondo cui una persona che in precedenza dipendeva dall’aiuto sociale non torna in nessun caso entro la competenza finanziaria della Confederazione, nemmeno se ridiviene dipendente dall’aiuto, sancito sinora solo nella documentazione giuridica5 ma consono alla prassi osservata per lunghi anni, è ora espressamente codificato dalla modifica dell’articolo 24 capoverso 4 in virtù dell’articolo 89 capoverso 2 LAsi.
Articolo 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
5 Disposizioni esecutive relative alla revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005: Rapporto concernente la modifica delle ordinanze 1, 2 e 3 sull'asilo nonché dell'ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), pag. 29, al link seguente: http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asylgaug/20070328_ber_vvwaasylv-i.pdf