Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/46: Revisioni parziali delle ordinanze sull'asilo 2 (OAsi 2) e 3 (OAsi 3), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione (OEAE) · 22 pagine

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caso, a una modifica dell’ordinanza.8 Secondo l’articolo 15a OEAE, dal 1° gennaio 2008 le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all’UFM una serie di dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73, 75–78 LStr nei settori dell’asilo e degli stranieri. I dati sono trasmessi elettronicamente tramite il sistema SIMIC. Con la presente modifica d’ordinanza, i dati comunicati dai Cantoni nel quadro dell’applicazione di misure coercitive nel diritto in materia di stranieri sono integrati mediante indicazioni sulla rappresentazione legale e sull’adozione di misure tutorie per i minori. La misura è finalizzata all’attuazione dei diritti del fanciullo e quindi, in ultima istanza, al benessere dei minori. Con un onere minimo, consente di garantire che i minori posti in carcerazione amministrativa beneficino in tutta la Svizzera della rappresentazione legale e delle misure tutorie previste dalla legge.

3. Conseguenze finanziarie

La presente modifica di ordinanza non ha conseguenze finanziarie nel settore del sovvenzionamento delle spese cantonali di aiuto sociale, giacché la transizione dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento è impostata in modo da garantire la neutralità dei costi (cfr. commento agli art. 22 e 26). A medio e lungo termine, tuttavia, la Confederazione prevede di conseguire risparmi grazie all’incentivazione dei Cantoni a promuovere l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, integrazione che dovrebbe far diminuire in maniera generale le spese dell’aiuto sociale. Tuttora non è tuttavia possibile emettere stime attendibili.

La soppressione della quota vincolata all’efficacia della somma forfettaria a favore dell’integrazione non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione. Per i Cantoni, invece, potranno esservi oscillazioni verso l’alto o verso il basso rispetto alle somme di cui beneficiano attualmente (cfr. n. 2.2.1).

Le novità per quanto riguarda le somme forfettarie nel settore del ritorno implicheranno spese supplementari. L’aumento della somma forfettaria per l’assistenza di polizia all’aeroporto di partenza, che passa da 250 a 300 franchi, e l’introduzione di una somma forfettaria di 1200 franchi per i voli speciali dovrebbero comportare un investimento supplementare pari a circa mezzo milione di franchi all’anno (base di calcolo: cifre annue 2009, 2010).

Stando alle esperienze maturate sinora nel contesto dell’assistenza medica a bordo dei voli di linea e dei voli speciali, per ogni medico accompagnante occorre prevedere un importo di 1800 franchi e per ogni sanitario un importo di 800 franchi per giorno d’impiego. Ipotizzando un centinaio di giorni d’impiego e tre giorni di formazione all’anno per ogni membro della scorta medica, più una somma forfettaria di 50 000 franchi all’anno per i fornitori delle prestazioni, l’onere finanziario annuo dovrebbe aggirarsi attorno ai 350 000 franchi.

Ogni anno vi sono al massimo 500 persone in carcerazione amministrativa disposte a lasciare autonomamente la Svizzera. Le spese di viaggio e di partenza, a carico del credito per l’esecuzione, ammontano a circa 250 000 franchi. L’aumento dell’importo per le spese di viaggio è compensato dai risparmi conseguiti grazie al minor numero di voli speciali che, come si sa, sono assai onerosi.

Per il momento non è possibile emettere stime circa il numero di casi che sarà possibile risolvere grazie al versamento delle spese per la partenza, né circa l’ammontare di tali spese.

Ambo gli strumenti summenzionati dovrebbero incentivare un numero maggiore di persone tenute a lasciare la Svizzera a farlo in maniera autonoma e in tempi più brevi, con i risparmi che ciò comporterebbe nel settore del soccorso d’emergenza. L’effetto sul sovvenzionamento non sarebbe tuttavia immediato, giacché la Confederazione indennizza le spese del soccorso d’emergenza mediante una somma forfettaria unica.

L’adeguamento della somma forfettaria per l’affitto di posti cantonali di carcerazione amministrativa, al fine di alloggiare persone oggetto di una decisione negativa in materia d’asilo e-

8 Rapporto sulla conformità delle misure coercitive ai diritti del fanciullo, del 16.12.2009.