Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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Art. 12 Organizzazione

L’ordinanza vigente prevede l’istituzione di un «centro di competenze» («leading house») che ha il compito di dirigere sul piano scientifico e amministrativo il PRN. Nella revisione si è rinunciato a questa terminologia. Per il resto, le disposizioni, ora semplificate dal punto di vista redazionale, corrispondono alla prassi vigente.

Secondo il capoverso 1 la direzione del PRN è l’organo direttivo di un PRN sul piano organizzativo e scientifico. Il nuovo testo specifica in maniera esplicita che ad essa compete anche la concreta attribuzione dei fondi (cpv. 1 lett. c). Le restanti competenze corrispondono alle disposizioni vigenti (cpv. 1 lett. a e b).

Come già nell’ordinanza vigente, le istituzioni che possono assumere il ruolo di istituzioni ospitanti sono le università cantonali, i politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF, le scuole universitarie professionali e le strutture di ricerca d’importanza nazionale sostenute dalla Confederazione (cpv. 2).

Il capoverso 3 precisa i compiti delle istituzioni ospitanti, in particolare il loro contributo al finanziamento dei PRN, contributo che è considerato in proporzione, ad esempio per quanto riguarda gli stipendi dei professori. È computabile anche il sostegno dei rettorati volto a sgravare la direzione del PRN. I contributi delle istituzioni ospitanti sotto forma di prestazioni in denaro o in natura continueranno a essere concordati caso per caso con i rettorati e disciplinati dettagliatamente per contratto. Rispetto all’ammontare che raggiungono nel corso dei periodi contributivi quadriennali, all’avvio di un PRN questi contributi sono più bassi; il contributo del FNS all’avvio rappresenta mediamente un terzo dei costi complessivi, compresi i contributi di terzi. Il contributo delle istituzioni raggiunge il «livello massimo» al termine di un PRN della durata massima di dodici anni, periodo durante il quale il contributo del FNS è decrescente. Le istituzioni diventano infatti in toto responsabili della realizzazione degli obiettivi strutturali concordati (ad esempio tramite l’istituzione di cattedre non specifiche o nuove, la creazione e l’esercizio di infrastrutture di ricerca e di piattaforme tecnologiche, la copertura del fabbisogno di spazi, in parte anche con la costruzione di nuovi edifici e laboratori). Una volta concluso il PRN il finanziamento deve avvenire attraverso il bilancio ordinario delle istituzioni.

Art. 13 Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

Rispetto al diritto vigente, le disposizioni rimangono sostanzialmente invariate, ma sono state semplificate dal punto di vista linguistico. Con la revisione nell’O-LPRI viene sancita la prassi vigente che regola gli accordi tra il FNS e la SEFRI per l’elaborazione della richiesta da sottoporre al DEFR (cpv. 2 lett. c). Com’è avvenuto finora, i dettagli tecnici relativi al bando e alla scelta del PRN non sono definiti nell’O-LPRI. Non saranno più oggetto di direttive ma saranno disciplinati in un’ordinanza del DEFR (art. 19).

Art. 14, 15, 16 e 18

Queste disposizioni corrispondono dal punto di vista dei contenuti al diritto vigente.

Art. 17 Controllo: valutazione e verifica dell’efficacia

Rispetto all’ordinanza vigente, le disposizioni di questo articolo sono più articolate e tengono conto delle esperienze fatte con i PRN finora realizzati. In particolare, per la valutazione scientifica, ossia il monitoraggio di ogni PRN in corso, viene chiesta la creazione di un comitato di accompagnamento indipendente e pertanto internazionale (cpv. 2). Di contro, la condizione di sottoporre ogni PRN in scadenza a un accurato esame dell’efficacia viene sostituita da una procedura facoltativa alla quale può ricorrere la SEFRI dopo aver consultato il FNS (cpv. 4).