Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
quadro delle sue cooperazioni con organizzazioni di promozione estere anche partner di ricerca esteri in un progetto al quale partecipano partner attuatori e ricercatori svizzeri. Se in Svizzera non è disponibile tutto il know-how richiesto, ma gran parte della ricerca per il progetto è svolta nel Paese, la CTI può concedere a questi partner esteri una parte dei suoi sussidi.
Capitolo 4: Sussidi per la compensazione di overhead
Sezione 1: Disposizioni generali
La vigente LPRI consente al FNS e alla CTI di versare sussidi per indennizzare i costi indiretti di ricerca. Nell’ambito della revisione totale della LPRI, è stato stabilito che questi organi di promozione e la Confederazione devono erogare sussidi overhead. Per quanto riguarda la destinazione di questi sussidi, e in parte anche per il reporting e il controllo, i tre organi di ricerca devono essere soggetti alle stesse regole. Queste ultime figurano come regole generali all’interno di una sezione.
Art. 33 Scopo dei sussidi overhead
I sussidi overhead coprono solo in parte le spese di ricerca indirette. Con la nuova formulazione imperativa della LPRI non è più necessario l’elenco, riportato nell’O-LPRI vigente, delle istituzioni alle quali il FNS può concedere sussidi overhead.
Art. 34 Rapporto e controllo
La disposizione corrisponde alla prassi in vigore per quanto riguarda il FNS e comprende ora anche la CTI. Nel rapporto i due organi di promozione possono verificare se le rispettive prassi di assegnazione alla categoria dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sono in sintonia.
Sezione 2: Sussidi overhead del FNS
La disposizione vigente sui sussidi overhead nell’ambito del FNS si è rivelata efficace e viene ripresa
17
nell’avamprogetto , con la novità che ora nel quadro della promozione della ricerca il FNS dovrà concedere questi sussidi a tutti i centri di ricerca universitari e a tutti i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo. Come già specificato in merito all’articolo 33, non è più necessario elencare le istituzioni alle quali il FNS può destinare sussidi overhead.
Sezione 3: Sussidi overhead della CTI
In base all’O-LPRI vigente la CTI non concede sussidi overhead a tutte le istituzioni che sostiene. La regolamentazione differenziata è giustificata dal diverso finanziamento di base delle università e delle scuole universitarie professionali da parte della Confederazione e di altri enti oltre che dal diverso orientamento delle attività di ricerca. Con la base legale modificata, secondo la quale gli organi di promozione devono concedere sussidi overhead e, di conseguenza, i vari tipi di scuole universitarie devono godere di una sostanziale parità di trattamento, le disposizioni vigenti dell’O-LPRI perdono la loro legittimità e devono quindi essere modificate. Per il calcolo dei sussidi overhead devono essere
18
previste in gran parte le stesse disposizioni che si applicano all’ambito FNS . Come già specificato al punto 1.3.1, questa modifica richiede però una disposizione transitoria.
Art. 37 Calcolo, assegnazione e versamento
Alla luce di quanto detto sopra, questa disposizione viene adeguata a quelle riguardanti il FNS. Ora a tutti i centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo dovranno
17 Cfr. commento al capitolo 4, punto 1.3.1
18 Cfr. commento al capitolo 4, punto 1.3.1