Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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Compendio

1 La revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) adottata il 14 dicembre 2012 dal Parlamento federale mira a creare le condizioni che permettano alla Confederazione di rispondere alle esigenze attuali di promozione della ricerca e dell’innovazione. Il presente avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI) contiene le disposizioni esecutive del Consiglio federale relative alla nuova LPRI. Per attuare in maniera efficiente la LPRI, l’O-LPRI fa ricorso alla facoltà di cui dispone il Consiglio federale di delegare compiti esecutivi a unità amministrative subordinate. Per disciplinare i dettagli di determinate procedure di promozione, l’O-LPRI incarica il Dipartimento di emanare un’ordinanza specifica.

Oltre all’O-LPRI, il progetto sottoposto a indagine conoscitiva comprende il regolamento sui sussidi della CTI che si fonda sulla nuova base legale risultante dalla revisione totale della LPRI e va a sgravare l’O-LPRI dalle disposizioni di dettaglio relative alla promozione dell’innovazione.

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Atti legislativi per l’esecuzione della LPRI vigente

La base legale vigente per la promozione della ricerca e dell’innovazione da parte della

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Confederazione è costituita dalla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). Su questa legge si fondano attualmente tre ordinanze del Consiglio federale:

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l’ordinanza del 10 giugno 1985 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e

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dell’innovazione (O-LPRI), l’ordinanza del 22 novembre 2006 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee e l’ordinanza del

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14 aprile 1999 relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione (ordinanza ARAMIS). Sulla base della LPRI il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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ha inoltre emanato l’ordinanza del 4 luglio 2001 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza.

Oltre che per le ordinanze, la LPRI funge da riferimento normativo anche per il regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) e i regolamenti del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia e del Fondo nazionale svizzero (FNS). Ai sensi della LPRI i regolamenti devono essere approvati dal Consiglio federale.

L’O-LPRI vigente prevede, invece, delle direttive DFI (oggi Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR) riguardanti le procedure di esame dei programmi nazionali di ricerca, i poli di ricerca nazionali e l’organizzazione dei centri di ricerca.

1 FF 2012 8489

2 RS 420.1

3 RS 420.11

4 RS 420.132

5 RS 420.31

6 RS 420.123, dal 1º gennaio 2013 ordinanza del DEFR