Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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Art. 19 Procedura e controllo
Le disposizioni dell’O-LPRI per la procedura di pubblicazione del bando, di scelta e di verifica dell’efficacia vengono precisate nell’ordinanza del DEFR.
Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
La revisione totale della LPRI non crea nuove fattispecie per quanto riguarda le sovvenzioni destinate al sostegno di base diretto delle istituzioni di ricerca. Riprende la prassi seguita finora specificando che le strutture di ricerca disciplinate appartengono a tre categorie: infrastrutture di ricerca e istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo e (ora menzionati esplicitamente) centri di competenza per la tecnologia. Integra inoltre a livello di legge (art. 15 cpv. 5 LPRI) le disposizioni riguardanti il calcolo dei sussidi finora contenute in ordinanze e direttive. L’ordinanza precisa i criteri di calcolo del sussidio federale in base alla prassi in vigore.
Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame. Decisione
Il capoverso 1 specifica che tutte le domande di sussidi devono essere presentate alla competente Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). In questo modo la prassi in vigore viene integrata nell’ordinanza. Secondo il diritto vigente e l’articolo 15 capoverso 2 della LPRI riveduta, il Consiglio federale delega al DEFR (cpv. 4) la competenza decisionale in merito ai sussidi. Con una nuova disposizione il Consiglio federale delega al DEFR anche l’emanazione di un’ordinanza che disciplina la procedura d’esame (cpv. 3).
Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca
Il capoverso 1 specifica che l’aliquota per il calcolo del sussidio federale viene individuata come valore medio sulla base della pianificazione finanziaria del richiedente per un quadriennio ERI. Il capoverso 3 precisa che la partecipazione ai costi può avvenire anche sotto forma di prestazioni in natura, il che corrisponde alla prassi corrente. Fatta eccezione per le scuole universitarie la partecipazione ai costi deve in ogni caso avvenire anche sotto forma di prestazioni in denaro.
Art. 22 Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia
Nel capoverso 3 il Consiglio federale fa ricorso alla sua facoltà, ai sensi dell’articolo 15 capoverso 6 LPRI, di emanare disposizioni speciali transitorie per i centri di competenza per la tecnologia che creano un nuovo campo di attività d’importanza nazionale (cpv. 3).
Art. 23 Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia
La promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra scuole universitarie o centri di competenza per la tecnologia e il mondo economico è uno dei pilastri del sistema di promozione finanziato pubblicamente. I centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI collaborano con l’economia privata su una base non lucrativa. In genere il trasferimento di sapere e tecnologie si ha con i partner industriali già esistenti che partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca. In situazioni in cui questo trasferimento può avvenire solo con la fondazione di una start-up, la missione dei centri di competenza per la tecnologia consiste nel fondare o partecipare alla fondazione della start-up. In questi casi, per attuare efficacemente il trasferimento di sapere e tecnologie, i centri di competenza per la tecnologia possono trasferire gratuitamente alla start-up la proprietà intellettuale risultante dal progetto di ricerca e i rispettivi diritti di utilizzazione. Questo articolo specifica di conseguenza che, per sostenere il trasferimento di sapere e tecnologie, tra i compiti di un centro di competenza per la tecnologia sostenuto secondo l’articolo 15