Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 26 Basi per la promozione dell’innovazione
La nuova LPRI stabilisce nell’articolo 18 capoverso 3 – come già la legge vigente – che la Confederazione elabora le basi per la promozione dell’innovazione. Si tratta di un compito ministeriale nel quale rientra l’elaborazione delle strategie di politica dell’innovazione della Confederazione. Viene recepita in questo articolo la disposizione esecutiva dell’O-LPRI vigente, in base alla quale alla SEFRI compete l’elaborazione delle basi per la promozione dell’innovazione da sottoporre al Consiglio
16
federale . A questo scopo, la SEFRI si coordina con altri servizi federali.
Art. 27 Valutazione della promozione dell’innovazione
Viene recepita la disposizione vigente. Garantire la valutazione della politica dell’innovazione è un compito ministeriale che spetta alla SEFRI, la quale fa eseguire analisi dell’efficienza e dell’efficacia secondo gli standard comuni. Il rapporto sulla valutazione della promozione dell’innovazione che sottopone nell’ambito del messaggio ERI al Consiglio federale si basa sul monitoraggio e sui controlli effettuati dalla CTI. Da parte sua, anche la CTI può effettuare simili analisi.
Art. 28 Valutazione dell’attività della CTI
Come l’articolo precedente, anche questo corrisponde al diritto vigente. La CTI valuta essa stessa la propria attività di promozione, monitorando e controllando le misure promosse. Nel suo rapporto d‘attività annuale al Consiglio federale la CTI spiega in che modo attua la strategia della Confederazione e illustra gli effetti economici risultanti dall’attività di promozione. In esso, la CTI elenca inoltre tutte le richieste e tutti i progetti. Nel complesso questo rapporto, pubblicamente consultabile, serve a illustrare in maniera trasparente l’impiego dei mezzi federali.
Art. 29 Sussidi della CTI per progetti d’innovazione
Questo articolo riprende la disposizione vigente dell’O-LPRI relativa all’articolo 19 capoverso 2 lettera b LPRI. Sta al partner attuatore comprovare, come richiesto dalla LPRI, la possibilità di mettere a frutto i risultati della ricerca. Le lettere a-c contengono i criteri da prendere in considerazione.
Art.30 Partecipazione dei partner attuatori
All’articolo 19 capoverso 2 lettera d la nuova LPRI stabilisce che per la promozione di progetti d’innovazione i partner attuatori devono farsi carico della metà del finanziamento del progetto. Al Consiglio federale viene data la facoltà di prevedere deroghe a questa regola; nella LPRI non vengono però elencati in maniera esaustiva i casi in cui possono essere previste tali deroghe. L’avamprogetto fa ricorso a questa possibilità di delega e riprende la disposizione dell’O-LPRI vigente.
Art. 31 Regolamento sui sussidi della CTI
In questo articolo, l’O-LPRI precisa la nuova base legale per un regolamento sui sussidi della CTI introdotta con la revisione totale della LPRI.
Art. 32 Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere
La disposizione specifica la possibilità della CTI, fissata nell’articolo 24 capoverso 5 LPRI, di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere per promuovere l’attività di partner di ricerca svizzeri nel caso di progetti d’innovazione transfrontalieri. A questo scopo, analogamente a quanto è abilitato a fare il FNS, può pubblicare bandi ed effettuare esami di domande insieme a organizzazioni di promozione estere. Questa possibilità riguarda anche bandi e valutazioni semplicemente coordinati tra loro (cpv. 1). Il capoverso 2 prevede la possibilità per la CTI di coinvolgere eccezionalmente nel
16 L’attribuzione delle competenze è in armonia con l’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, RS 172.216.1.