Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
2. Commento ai singoli articoli dell’O-LPRI
Titolo
Il titolo dell’ordinanza rimane invariato.
Ingresso
La revisione totale della legge comporta una corrispondente modifica dell’ingresso dell’O-LPRI.
Capitolo 1: Programmi di promozione
Sezione 1: Disposizioni generali sui programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)
Con la nuova LPRI al Consiglio federale viene data la facoltà di dare mandato alle istituzioni di promozione della ricerca e alla CTI di attuare programmi di promozione tematici. Nella LPRI vigente figura espressamente solo il rimando ai programmi nazionali di ricerca (PNR) e ai poli di ricerca nazionali (PRN). In considerazione della prassi attuale, con la revisione totale dell’O-LPRI i principi generali e le procedure vengono riuniti in una prima sezione generale.
Art. 1 Principi
La prescrizione dell’interesse nazionale (cpv. 1) corrisponde al diritto vigente e significa che questi programmi devono perseguire obiettivi generali che rivestono una certa importanza sul piano nazionale. Non si tratta di mandati di ricerca ai quali l’Amministrazione federale fa ricorso per adempiere ai propri compiti e che quindi rientrano nell’ambito della ricerca del settore pubblico. Per «tematici» si intende una priorità di temi e la conseguente selezione su base competitiva dei progetti di ricerca e di innovazione bottom-up risultanti. In questa definizione delle priorità non viene escluso nessuno degli obiettivi perseguiti con la LPRI (art. 1 LPRI) e possono essere sostenute attività nell’intero ventaglio della promozione, dalla ricerca scientifica all’innovazione fondata sulla scienza. I programmi di promozione possono essere realizzati con gli strumenti consolidati delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI, indicati nell’O-LPRI come organi di promozione (cpv. 2 lett. a). Le disposizioni relative ai PNR e ai PRN sono contenute nelle sezioni 2 e 3. Tenendo conto dell’ambito di competenza degli organi di promozione, ad esempio adeguandone gli strumenti ordinari di promozione, possono eventualmente essere definite misure straordinarie per l’attuazione di ulteriori programmi di promozione tematici (cpv. 2 lett. b).
Una prescrizione centrale per quanto riguarda questi programmi è costituita dalla limitazione temporale (cpv. 3). A seconda degli obiettivi fissati, la durata di un programma può essere più o meno lunga.
Nel capoverso 4 sono elencati i principi per il controllo della qualità. Conformemente all’articolo 51 LPRI gli organi di promozione devono garantire un’adeguata garanzia della qualità, in particolare sono responsabili dell’esame dei processi decisionali e della realizzazione dei programmi.
Art. 2 Procedura
Il finanziamento di tutti i programmi di promozione tematici – strumenti affermati come i PNR e i PRN, ma anche misure straordinarie - deve essere, per quanto possibile, autorizzato dall’Assemblea federale nel quadro dei periodi di promozione pluriennali ERI. L’assegnazione dei mandati da parte del Consiglio federale per l’elaborazione dei nuovi programmi di promozione non deve però necessariamente rispettare i tempi previsti dai periodi ERI. In situazioni eccezionali il Consiglio