Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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ripreso nel corso dell’applicazione della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Rispetto al sistema attuale, la LPSU prevede che tutte le scuole universitarie (università, politecnici, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e altre istituzioni del settore universitario) debbano farsi accreditare dal punto di vista istituzionale (capitolo 5 LPSU). A questo scopo vengono emanate nuove direttive di accreditamento per le scuole universitarie (art. 12 cpv. 3 lett. a n. 2 in combinato disposto con l’art. 30 LPSU). Nel quadro di questo accreditamento istituzionale sarà anche verificata la presenza, all’interno delle scuole universitarie, di un sistema di garanzia della qualità che assicuri l’elevata qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU). Si può presumere che anche l’integrità scientifica e la buona prassi scientifica siano aspetti volti a garantire l’elevata qualità della ricerca e che quindi siano esaminati nel quadro dell’accreditamento istituzionale.

Art. 40 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Secondo l’articolo 27 capoverso 1 LPRI, il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alle condizioni fissate nell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI. Di questa competenza il Consiglio federale si avvale nell’articolo 40 dell’avamprogetto lasciando agli uffici incaricati dell’esecuzione il compito di chiedere o meno che siano soddisfatte queste condizioni. Le disposizioni al capoverso 1 corrispondono al diritto vigente secondo l’articolo 15a O-LPRI nella misura in cui non siano già state considerate nell’articolo 27 capoverso 2 LPRI. L’elenco che figura al capoverso 1 non è quindi esaustivo. Per la concessione dei sussidi gli uffici incaricati dell’esecuzione possono prevedere tutti i provvedimenti elencati nell’articolo 27 LPRI. Il capoverso 1 lettera e rimanda al caso specifico dei progetti d’innovazione disciplinato nell’articolo 41.

Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei

progetti d’innovazione

La disposizione specifica l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LPRI in base al quale la Confederazione può subordinare la concessione di sussidi federali alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione. Come nell’O-LPRI vigente sarà la CTI a decidere nei singoli casi se richiedere o meno un accordo tra i partner di progetto per la valorizzazione dei risultati della ricerca. Se la CTI ritiene necessario procedere a una regolamentazione del genere, questa deve presentare gli elementi previsti al capoverso 1 e corrispondere alle prescrizioni contenute nei capoversi 2-4. A differenza del diritto vigente, non sono più previste prescrizioni riguardo all’attribuzione di diritti di proprietà sui risultati del progetto d’innovazione sostenuto. L’attribuzione della proprietà intellettuale dovrà orientarsi sia in base alle esigenze dei partner attuatori sia di quelle dei partner incaricati della ricerca. Viene invece mantenuta la condizione secondo la quale nell’accordo presentato dai partner di progetto debba essere definito almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione gratuite dei risultati del progetto sostenuto. Questo adeguamento riguardante i progetti d’innovazione è il risultato delle critiche di cui è stata oggetto, nella pratica, la disposizione vigente che sostanzialmente attribuisce al partner attuatore il diritto alla proprietà intellettuale.

La tutela del segreto, da disciplinare, in merito ai contenuti dei progetti di ricerca e sviluppo orientati all’applicazione tiene conto della situazione di competitività in cui agiscono i partner attuatori. Nel contempo l’accordo deve considerare, tramite corrispondenti prescrizioni, l’interesse alla pubblicazione dei risultati. Per il resto, l’elenco dei punti da concordare non è esaustivo. I partner di un progetto possono disciplinare gli altri aspetti nell’accordo.

Secondo il capoverso 4, al momento della definizione di un’indennità per l’eventuale utilizzazione e valorizzazione esclusive da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto che ha beneficiato di

19 FF 2011 6629