Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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federale può chiedere un programma di promozione anche separatamente e sottoporlo all’Assemblea federale in un messaggio specifico.
Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero (FNS)
Questa sezione tratta le disposizioni di esecuzione relative ai PNR contemplati dalla legge come esempio di riferimento per programmi di promozione tematici. Al testo in vigore vengono apportate solo lievi modifiche (semplificazioni redazionali; adeguamenti a prassi esecutive sperimentate e rodate).
Art. 3 Oggetto e scopo
Le disposizioni corrispondono al diritto vigente e sottolineano in particolare alcuni aspetti di cui tener conto nella scelta dei PNR. Questi aspetti si sono rivelati validi e servono a precisare i principi contenuti nell’articolo 1. La possibilità menzionata al capoverso 3 di rafforzare il potenziale di ricerca in Svizzera è il risultato indiretto della promozione dei progetti, specificamente mediante la formazione di nuove leve, e non comprende misure di tipo strutturale dirette, ad esempio la creazione di cattedre e la realizzazione di infrastrutture. Secondo il capoverso 4 nella scelta dei PNR proposti va tenuto conto della rilevanza che questi possono avere per i compiti amministrativi attuali (lett. a) e delle necessità di coordinamento nell’ambito della cooperazione scientifica internazionale (lett. b). Le due disposizioni non vanno intese come criteri generali che escludono o includono automaticamente un programma: è la situazione concreta a determinare se, ad esempio, un’iniziativa di joint programming pianificata può dare il via a un’armonizzazione con i contenuti o i tempi di un PNR proposto. Questi criteri possono essere eventualmente considerati anche nella successiva fase di rielaborazione della documentazione del bando.
Art. 4 e 9
Le disposizioni corrispondono in gran parte al diritto vigente, sono state apportate solo modifiche linguistiche. Per alleggerire l’O-LPRI i dettagli tecnici della procedura vengono definiti nell’ordinanza del DEFR.
Art. 5 Specificazione delle proposte di programma, documentazione del bando di concorso
Con le disposizioni previste, le procedure sono definite in base alla prassi odierna secondo le modalità che si sono rivelate efficaci e affidabili. Anziché un piano di esecuzione (diritto vigente), si prevede lo svolgimento più efficiente possibile per l’elaborazione della documentazione del bando. In situazioni politiche particolarmente urgenti le procedure ordinarie per l’elaborazione della documentazione del bando possono essere avviate direttamente dal Consiglio federale o dal DEFR (cpv. 4).
Art. 6 Esame e scelta dei programmi
Seguendo la struttura e la logica della nuova LPRI, nel capoverso 3 in relazione alla spesa complessiva prevista per i PNR non si fa più riferimento alla limitazione fissa a una percentuale - piuttosto elevata – del bilancio ordinario (12%), ma si ribadisce la preminenza della pianificazione pluriennale del FNS, delle decisioni determinanti sull’ERI (decreto finanziario) e della convenzione sulle prestazioni basata su di esse. Per il resto, il capoverso 3 è in linea con la prassi attuale: la periodicità dei bandi (in genere biennale) continuerà a non essere soggetta a vincoli e potrà eventualmente essere adeguata a seconda della situazione politico-finanziaria o l’urgenza dei progetti di ricerca.