Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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Un’ulteriore delega prevista dalla revisione riguarda l’emanazione di direttive per l’assicurazione della qualità da parte del Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico.

Per garantire l’uniformità delle procedure di esecuzione, analogamente all’O-LPRI vigente, anche quella nuova dovrà incaricare il DEFR della regolamentazione dei dettagli al fine di precisare le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale per le seguenti procedure: procedure di esame per i programmi nazionali di ricerca (PNR) e i poli di ricerca nazionali (PRN), procedure di esame per la concessione di sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale e procedure di selezione nell’ambito della cooperazione bilaterale internazionale. Trattandosi di disposizioni in parte normative con effetti verso l’esterno, saranno emanate sotto forma di un’ordinanza dipartimentale suddivisa per temi anziché, come accaduto finora, di direttive.

Nel complesso il progetto consente di realizzare un sistema esecutivo semplice e chiaro. Le ordinanze del Consiglio federale e le regolamentazioni dettagliate a livello dipartimentale assicurano l’uniformità e la certezza del diritto sul piano esecutivo, garantendo nel contempo la sufficiente flessibilità nel caso si renda necessario adeguare le procedure a nuovi contesti.

1.3 Oggetto

Vengono sottoposti a indagine conoscitiva gli avamprogetti dell’O-LPRI e del regolamento sui sussidi della CTI, illustrati più dettagliatamente qui di seguito. Nell’avamprogetto dell’O-LPRI la modifica dell’ordinanza ARAMIS è contemplata nel quadro della disposizione riguardante la modifica del diritto vigente. La nuova ordinanza menzionata al punto 1.2, contenente gli aspetti sulla formazione dell’ordinanza vigente del DEFR sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza, e il regolamento del CSSI vengono sottoposti al Consiglio federale in maniera coordinata rispetto all’O-LPRI. L’ordinanza del Consiglio federale sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee, da sottoporre a revisione, è connessa con il trattato internazionale tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e, in quanto diritto speciale, è oggetto di una procedura distinta.

1.3.1 La revisione totale dell’O-LPRI

L’avamprogetto di revisione totale dell’O-LPRI riprende sostanzialmente l’articolazione della LPRI, e presenta una struttura rielaborata che mira a facilitare l’applicazione. L’O-LPRI deve però limitarsi alle disposizioni di esecuzione e alle deleghe al Dipartimento per l’emanazione di un’ordinanza necessarie per l’esecuzione corretta della nuova LPRI.

Attenendosi a questi principi, nel primo capitolo dell’O-LPRI sono state inserite le disposizioni della LPRI riguardanti i programmi di promozione. Nella prima sezione sono disciplinate le condizioni generali per i programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI. La seconda e la terza sezione riguardano i PRN e i PNR del FNS. Le disposizioni di esecuzione previste e la delega al Dipartimento per la regolamentazione dei dettagli delle procedure sono conformi alla prassi attuale, con la novità che queste regolamentazioni sono definite in un’ordinanza anziché in direttive.

Il secondo capitolo disciplina la promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale.

La prima sezione riguarda il calcolo dei sussidi e le procedure seguite per la concessione di sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale. Ulteriori dettagli della procedura dovranno essere specificati dal Dipartimento in un’ordinanza anziché, com’è avvenuto finora, in direttive. La seconda sezione precisa le nuove disposizioni della LPRI sulla ricerca del settore pubblico. Le disposizioni tengono conto della prassi attuale e prevedono inoltre una precisazione del coordinamento nell’ambito della garanzia della qualità.

Il terzo capitolo riguarda la promozione dell’innovazione che nell’O-LPRI vigente è disciplinata in maniera estremamente dettagliata. Con la nuova base legale introdotta nella LPRI relativa al