Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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sussidi va considerato il fatto che il partner attuatore cofinanzia il progetto e quindi non va equiparato a un’impresa che non vi partecipa.

Capitolo 6: Cooperazione internazionale

Sezione 1: Trattati e dichiarazioni d’intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione

internazionale

Questa sezione definisce la competenza riguardante la conclusione di trattati internazionali di portata limitata e di dichiarazioni d’intenti per il rinnovo di delegazioni svizzere e la rappresentanza nel Comitato della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST).

Art. 42 Trattati e dichiarazioni d’intenti

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In base all’articolo 48a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. L’avamprogetto stabilisce la delega della competenza per la stipula di trattati di portata limitata. La delega prevista al capoverso 1 della competenza generale di concludere trattati è preferibile all’elencazione del diritto vigente applicabile caso per caso. L’avamprogetto può basarsi sulla disposizione contenuta nell’articolo 31 LPRI che attribuisce al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali senza citare casi concreti. La delega delle competenze al DEFR serve in particolare ad applicare efficacemente i trattati internazionali stipulati dal Consiglio federale e corrisponde alla prassi attuale.

Con il rimando alle leggi speciali si mantiene la competenza degli altri Dipartimenti e Uffici di concludere nei propri ambiti trattati di portata limitata, in particolare accordi d’esecuzione. Le disposizioni contenute negli articoli 10c e 10d dell’O-LPRI vigente non sono più necessarie, dato che saranno contenute in ordinanze speciali. L’articolo 10c sugli accordi d’esecuzione per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) e dell’Agenzia per l’energia

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nucleare (NEA) confluirà nell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (v. articolo 60 sulla modifica del diritto vigente). La disposizione all’articolo 10d dell’O-LPRI vigente riguarda la competenza del DEFR di concludere accordi d’esecuzione nell’ambito della Comunità europea dell’energia nucleare (EURATOM) e sarà inserita nella nuova «ordinanza sulla ricerca UE» emanata a seguito delle modifiche apportate alla vigente ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee (v. n. 1.2 sulla concezione degli atti legislativi connessi con la revisione della LPRI). Questa ordinanza speciale disciplinerà la competenza di concludere trattati di portata limitata, in particolare accordi d’esecuzione nell’ambito di programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e delle iniziative cofinanziate dall’UE. Oggi, gli accordi d’esecuzione vengono ad esempio conclusi dalle unità amministrative nel quadro dello strumento di coordinamento della rete della ricerca europea (ERA-NET) sviluppato nel sesto programma quadro di ricerca dell’UE. Tra le iniziative cofinanziate attraverso i programmi quadro alle

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quali la Svizzera partecipa rientrano i programmi Eurostars e AAL .

Il capoverso 2 delega al DEFR la competenza di siglare dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale della Svizzera nel campo della ricerca e dell’innovazione. Queste dichiarazioni d’intenti non sono vincolanti dal punto di vista giuridico e si attengono alla legislazione e alla politica perseguita dalla Confederazione. Sulla base della competenza conferitagli al capoverso 1 di concludere trattati internazionali il DEFR, che può siglare dichiarazioni d’intenti, può delegare questo compito alla SEFRI, alla quale spetta la competenza di favorire l’interconnessione della

20 RS 172.010

21 RS 730.01

22 RS 0.420.513.11

23 Ambient Assisted Living, RS 0.420.513.12