Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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regolamento sui sussidi della CTI, le disposizioni di dettaglio dell’O-LPRI vigente possono essere in gran parte trasposte nel regolamento sui sussidi. La nuova O-LPRI, di contro, si limita ai punti essenziali e precisa le prescrizioni della LPRI sul regolamento sui sussidi con un elenco non esaustivo dei temi che quest’ultimo deve disciplinare. Le disposizioni dell’O-LPRI vigente che rientrano in questi punti vengono riprese dal regolamento sui sussidi. Privata delle disposizioni di dettaglio sulla promozione dell’innovazione, l’O-LPRI risulta alleggerita. Le eventuali precisazioni del Consiglio federale, ad esempio per disciplinare le competenze nell’ambito dei compiti ministeriali, rimangono nell’O-LPRI.
Nel quarto capitolo dell’O-LPRI sono disciplinati i sussidi versati nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il capitolo comprende una sezione per i sussidi overhead del FNS, della CTI e dell’Amministrazione federale per la ricerca del settore pubblico. Le disposizioni tengono in considerazione il fatto che nel quadro delle deliberazioni parlamentari sulla LPRI è stato introdotto l’obbligo, al posto della facoltà prevista dal diritto vigente, di concedere sussidi overhead. Dopo l’esame della prassi seguita per gli overhead, si è inoltre ritenuto di includere nell’O-LPRI gli sperimentati principi di calcolo dei sussidi overhead utilizzati
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attualmente per il FNS applicandoli anche alla CTI . In questo modo si assicura una sostanziale parità di trattamento per tutti i tipi di scuole universitarie anche per quanto riguarda i sussidi overhead della CTI. L’obbligo di versare questi contributi e l’allineamento della CTI al sistema di calcolo del FNS
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aumentano tuttavia il fabbisogno finanziario rispetto alla situazione odierna . La prassi seguita finora dalla CTI dovrà quindi poter essere portata avanti con una disposizione transitoria fino alla fine del periodo contributivo (2016), il che significa che la disposizione della nuova LPRI sui sussidi overhead della CTI entrerà in vigore più tardi e di conseguenza sarà abrogata più tardi la disposizione attualmente in vigore.
Il quinto capitolo precisa le disposizioni della LPRI sulle condizioni supplementari per la promozione. Questo capitolo disciplina la valorizzazione dei risultati della ricerca. Rispetto all’O-LPRI vigente vengono riformulate le disposizioni sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione derivanti da un progetto d’innovazione. In merito all’attribuzione di diritti di proprietà sui risultati del progetto di innovazione sostenuto, l’O-LPRI non indica più alcuna condizione per la promozione. La disposizione dell’O-LPRI vigente, secondo cui nella convenzione sulla proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione che i partner di un progetto devono presentare la proprietà intellettuale sia da attribuire solo in casi motivati al partner ricercatore anziché al partner attuatore, si è rivelata problematica sul piano dell’esecuzione. Rimane invece invariata la condizione minima da disciplinare per contratto, secondo la quale i partner attuatori che realizzano beni e servizi sulla base dei risultati del progetto di innovazione sostenuto abbiano almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto. La regolamentazione così modificata risponde alle esigenze legate alla prassi.
Nel sesto capitolo si trovano le disposizioni di esecuzione sulla cooperazione internazionale. Nella prima sezione la competenza generale di concludere trattati internazionali di portata limitata e dichiarazioni d’intenti è trasferita al DEFR fatte salve disposizioni speciali di tenore diverso. L’elencazione dei vari casi contenuta nell’O-LPRI vigente si è rivelata poco agevole nell’applicazione. Il DEFR può ora trasferire alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI la competenza di stipulare trattati di portata limitata; spetterà quindi alla SEFRI, con il coinvolgimento di altri servizi dell’Amministrazione interessati, definire le delegazioni svizzere nell’ambito delle cooperazioni internazionali. La seconda sezione precisa le disposizioni della LPRI sui sussidi per promuovere la cooperazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali e riprende le disposizioni rilevanti ai fini della ricerca dell’ordinanza del DEFR sulla concessione di
11 Rapport d’expérience sur l’overhead pour les années 2009 à 2011, FNS, 6 settembre 2011
12 Expertise du Conseil suisse de la science et de la technologie: Modèles d’attribution de l’overhead au Fonds national suisse et à la Commission pour la technologie et l’innovation, settembre 2012
13 CTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19 luglio 2012
14 CTI, Förderbeiträge für indirekte Forschungskosten - Grundlagen der KTI-Overheadstrategie, 19 luglio 2012, pag. 17