Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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capoverso 3 lettera c LPRI rientra la costituzione, se necessario, di proprie start-up o la partecipazione alla loro costituzione. Le lettere a e b stabiliscono le condizioni alle quali un centro di competenza per la tecnologia può fondare una start-up, mentre la lettera c definisce i sussidi che può cedere alla singola start-up e la lettera d le modalità di impiego di eventuali redditi conseguiti dal centro.
Sezione 2: Ricerca del settore pubblico
La nuova LPRI definisce l’espressione «ricerca del settore pubblico» e stabilisce, dal punto di vista generale sotto forma di legge quadro, le misure della Confederazione che vi rientrano, fatte salve disposizioni speciali. L’O-LPRI fa riferimento a questa regolamentazione quadro della legge e specifica le rispettive prescrizioni in base alla prassi in vigore, fatte salve disposizioni di esecuzione speciali.
Art. 24 Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico
La disposizione al capoverso 1 riguarda le misure di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b e c della LPRI. Il calcolo dei sussidi è concordato in osservanza alle eventuali disposizioni speciali. Per maggiore leggibilità, il capoverso 1 rimanda alla disposizione sui sussidi overhead contenuta nell’articolo 39. Il capoverso 2 riguarda il rimborso delle prestazioni fornite nell’ambito di mandati di ricerca di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPRI. I mandati di ricerca non sono legati alla legge sui sussidi, ma sono soggetti alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici. L’articolo 16 capoverso 6 LPRI riguardante il diritto ai sussidi overhead nell’ambito della ricerca del settore pubblico non menziona i mandati di ricerca. In questo ambito il rimborso viene concordato sulla base delle spese sostenute dall’istituzione di ricerca incaricata.
Per la stipula di contratti i servizi federali devono in linea di massima far riferimento alle Condizioni
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generali della Confederazione per i contratti di ricerca ; fatte salve eventuali disposizioni dell’O-LPRI o del diritto speciale di tenore diverso. Le Condizioni generali sono concepite sia per contratti relativi a mandati di ricerca sia per contratti di sovvenzione.
Art. 25 Qualità della ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca del settore pubblico
Secondo il capoverso 1 il Comitato interdipartimentale di coordinamento deve emanare le direttive sulla garanzia della qualità previste dall’articolo 42 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l’articolo 51 capoverso 3 LPRI per la ricerca del settore pubblico considerando i principi di assicurazione della qualità delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI. Deve tener conto del principio di proporzionalità. La disposizione è intesa a ottimizzare il coordinamento nell’ambito della garanzia della qualità. Il capoverso 2 è incentrato sui contratti, a prescindere dal fatto che riguardino sovvenzioni o mezzi federali per la ricerca su mandato.
Capitolo 3: Promozione dell’innovazione
Rifacendosi alla struttura della nuova LPRI, il capitolo sulla promozione dell’innovazione contiene le disposizioni di esecuzione relative ai compiti ministeriali e le attività di promozione della CTI. Le disposizioni sui sussidi overhead della CTI e sulla valorizzazione dei risultati della ricerca nell’ambito di progetti di innovazione sono disciplinati dagli articoli relativi a questi temi. A seguito dell’introduzione di un regolamento sui sussidi della CTI le disposizioni in merito vengono in parte trasferite dall’O-LPRI vigente al nuovo regolamento CTI.
15 http://www.bbl.admin.ch/bkb/02617/02618/02621/index.html?lang=it