Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 7 Bando di concorso e realizzazione dei programmi

Queste disposizioni corrispondono in ampia misura al diritto vigente, ma sono state adeguate alla prassi attuale. Sono inoltre state precisate le competenze fino al momento della pubblicazione del bando. Come è avvenuto finora, per la struttura di direzione è prevista una certa flessibilità (cpv. 1). Il capoverso 2 specifica che la SEFRI designa le persone che nelle direttive PNR del FNS sono definite «osservatori federali» e svolgono compiti di coordinamento e di informazione. In genere, d’intesa con i servizi federali interessati, per ogni gruppo direttivo va scelta una sola persona dell’Amministrazione federale. La versione definitiva della documentazione del bando viene approvata dal DEFR (cpv. 4).

Art. 8 Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia

Queste disposizioni corrispondono in ampia misura al diritto vigente. Tengono inoltre conto delle esperienze fatte con i PNR e dei ruoli dei vari attori, chiariti in sede di revisione totale. Nel capoverso 1 la responsabilità di informare il pubblico e le cerchie interessate ai temi della ricerca è attribuita in maniera esplicita al FNS, al quale spetta anche il compito di adottare opportune misure per la valorizzazione dei risultati, ovvero per il trasferimento di sapere a questi destinatari. Rispetto all’ordinanza vigente, le prescrizioni riguardanti le attività di informazione del FNS vengono differenziate in base ai destinatari. In genere i ricercatori pubblicano i risultati dettagliati dei loro lavori in organi scientifici accessibili al pubblico. Seguendo la prassi comune, il FNS deve quindi illustrare i risultati principali in una panoramica generale (cpv. 2). Il FNS deve inoltre redigere un rapporto finale da presentare al Consiglio federale indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati principali del PNR (cpv. 3).

Sezione 3 Poli di ricerca nazionali del FNS

Anche questa sezione tratta di programmi di promozione tematici legati al FNS. Le disposizioni dell’O-LPRI vigente sono strutturate in maniera nuova. Dal punto di vista dei contenuti corrispondono al diritto vigente e alla prassi esecutiva consolidata.

Art. 10 Oggetto e scopo

Le disposizioni tengono conto delle esperienze maturate con i PRN. Una prescrizione fondamentale per un PRN è che sia assegnato a un settore di ricerca definito in modo chiaro e delimitato dal punto di vista tematico. Per gli effetti strutturali positivi auspicati del PRN è molto importante il ruolo dell’«istituzione ospitante» (cpv. 1). I compiti di un’istituzione ospitante possono eventualmente essere suddivisi tra due o più istituzioni di ricerca. Le istituzioni partner formano con l’istituzione ospitante una rete di collaborazione orientata agli obiettivi del PRN (reti già esistenti o reti da costituire in relazione al PRN proposto).

Un’istituzione ospitante deve soddisfare tutti gli obiettivi definiti al capoverso 3 nel contesto specifico del rispettivo PRN (cpv. 2).

Il capoverso 3 definisce gli obiettivi da perseguire con l’istituzione dei PRN. Come è avvenuto finora, si tratta di promuovere ai massimi livelli sul piano internazionale un settore di ricerca preminente per la Svizzera (cpv. 3 lett. a). Nella lettera b viene definito espressamente l’obiettivo di ottimizzare le strutture di ricerca innovative tramite il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca. Nella lettera c, al posto dell’obiettivo di migliorare semplicemente l’armonizzazione dei provvedimenti di promovimento subentra l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la comunicazione agli ambienti specializzati e al pubblico.

Art. 11 Durata

Le disposizioni non contengono differenze materiali rispetto all’ordinanza in vigore.