Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio internazionale della ricerca e
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dell’innovazione .
Come caso applicativo vengono citate esplicitamente le dichiarazioni d’intenti siglate nel quadro della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e riprese in base alla formulazione vigente dell’O-LPRI. COST è una struttura interstatale indipendente per la cooperazione scientifica, ma non è un’organizzazione internazionale. Nel quadro di COST gli Stati membri possono manifestare la propria intenzione di impegnarsi in maniera mirata per rendere possibili attività di ricerca nell’ambito delle azioni da loro decise. In Svizzera attualmente è la SEFRI a decidere in merito alla partecipazione della Svizzera a una nuova azione COST. Non comportando alcun vincolo giuridico, queste decisioni hanno il carattere di dichiarazioni d’intenti. Le deleghe delle competenze fissate nel 1998 dal Consiglio federale autorizzano la SEFRI a sottoscrivere le dichiarazioni d’intenti COST.
Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni internazionali
Si rinuncia all’elencazione, non esaustiva, delle organizzazioni internazionali e delle cooperazioni che figura nel diritto vigente.
Art. 44 Rappresentanza nel Comitato della COST
La disposizione prevede una modifica del diritto vigente con la quale la rappresentanza viene affidata alla SEFRI.
Sezione 2: Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e
programmi internazionali
Questa sezione riprende le disposizioni dell’ordinanza vigente del DEFR sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza riguardanti il settore della ricerca. La prassi seguita finora deve poter essere portata avanti nel quadro di queste disposizioni.
Art. 45 Scopo dei sussidi
Lo scopo dei sussidi rimane inalterato: permettere agli scienziati svizzeri di prepararsi a progetti e programmi internazionali o di integrarsi in programmi di grande importanza per la futura politica della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione.
Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi
La disposizione vigente viene ripresa, le condizioni per ottenere i sussidi corrispondono al diritto vigente.
Art. 47 Proposta
La domanda di sussidio deve essere presentata, com’è avvenuto finora, alla SEFRI. I requisiti che le domande devono soddisfare corrispondono al diritto vigente.
Art. 48 Consultazioni
Se la sovvenzione di progetti interessa anche altri servizi o se questi ultimi sono interessati a partecipare ai progetti, la SEFRI deve consultarli. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente.
Art. 49 Decisione
24 Org-DEFR, RS 172.216.1