Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione
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Il Consiglio svizzero della scienza e dell‘innovazione (CSSI) è l’organo di consulenza del Consiglio federale per tutte le questioni inerenti alla politica della ricerca e dell’innovazione. Il CSSI ha la sua base legale nell’odierna LPRI (art. 5a), base che viene ripresa con la revisione totale della LPRI negli articoli 54-55. Il CSSI rimane una commissione extraparlamentare associata amministrativamente al
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DEFR . Il CSSI deve disporre di una propria segreteria. Approvando i precedenti regolamenti, il Consiglio federale ha ribadito ripetutamente la propria volontà che il CSSI disponesse di un’unità interna che elabora i suoi affari dal punto di vista dei contenuti specialistici e amministrativi. Solo grazie alla sua indipendenza il CSSI può adempiere adeguatamente ai suoi compiti di valutazione e verifica. L’indipendenza necessaria al CSSI per svolgere il suo lavoro e la complessità del suo ambito di attività impongono l’esistenza di un servizio specializzato che lavori sotto la sua direzione. Per rendere adeguatamente l’idea del suo ampio ventaglio di attività, questo servizio sarà definito segreteria.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60 Abrogazione e modifica del diritto vigente
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L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia riprende, in quando diritto speciale, la disposizione vigente dell’articolo 10d O-LPRI che conferisce al DATEC la competenza di stipulare accordi d’esecuzione nell’ambito dell’Agenzia internazionale dell’energia e dell’Agenzia per l’energia nucleare.
Art. 61 Disposizioni transitorie
La prassi attualmente seguita dalla CTI per quanto riguarda i sussidi overhead deriva dal diverso finanziamento di base delle scuole universitarie professionali e delle università. Questo diverso finanziamento continuerà a sussistere fino all’entrata in vigore delle disposizioni LPSU sui sussidi federali. Fino a quel momento, il diverso trattamento dei due tipi di scuole universitarie è giustificato. È quindi prevista una disposizione transitoria che mantiene in vigore le disposizioni riguardanti i sussidi overhead della CTI. Per non posticipare eccessivamente il momento dell’applicazione delle nuove disposizioni della LPRI e dell’O-LPRI, il passaggio al nuovo sistema per i sussidi overhead previsto dall’O-LPRI deve avvenire entro l’inizio del nuovo periodo di finanziamento ERI; nel messaggio ERI andrebbe quindi chiesta per la prima volta la definizione del tasso massimo dei sussidi per la CTI. Il successivo passaggio al nuovo sistema comporta l’entrata in vigore posticipata della disposizione della LPRI sui contributi overhead della CTI, con una contestuale abrogazione della disposizione vigente della LPRI. In merito alla necessità di prevedere delle disposizioni transitorie v. commento all’articolo 37.
29 Attualmente Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia CSST
30 Cfr. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1
31 RS 730.01