Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine
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In virtù della prassi consolidata, l’attribuzione della competenza decisionale è stata ripresa, invariata, dal diritto vigente.
Sezione 3: Sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale al di fuori di programmi e
organizzazioni internazionali
Nella presente sezione viene specificato l’articolo 29 capoverso 1 lettera c LPRI. Anche in questo caso ci si rifà alla prassi attuale apportando modifiche dove necessario. Le disposizioni della sezione 3 disciplinano i sussidi erogati nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale. Le cooperazioni bilaterali con partner esteri vengono realizzate, oltre che tramite la rete esterna, con accordi quadro e programmi bilaterali.
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Nel messaggio ERI per gli anni 2008-2011 il Consiglio federale ha per la prima volta assegnato la priorità ai Paesi che dispongono di un potenziale di sviluppo importante dal punto di vista scientifico e tecnologico e ha stipulato accordi bilaterali con questi Paesi. Cina, India, Russia, Sudafrica (inclusi istituti di ricerca sulla Costa d’Avorio e in Tanzania), Giappone, Corea del sud e Brasile sono attualmente i Paesi con i quali la Svizzera intende ampliare o approfondire le relazioni sul piano della politica scientifica. Questi Paesi sono stati scelti d’intesa con la Conferenza dei rettori delle università svizzere. I programmi per la promozione della cooperazione bilaterale nella ricerca si basano invece sugli accordi bilaterali.
Art. 50 Principi
I principi vengono ripresi. Nel capoverso 2 si specifica che la cooperazione può avvenire anche con altri centri di ricerca universitari e non solo con le scuole universitarie (ad esempio strutture di ricerca d’importanza nazionale come da art. 15 LPRI).
Art. 51 Designazione della leading house e definizione dei sussidi massimi
Questo articolo stabilisce che per ogni Paese o regione prioritaria può essere definita una leading
26 house che viene scelta una volta consultata la Conferenza dei rettori delle università svizzere. Le leading house saranno incaricate di gestire e realizzare i programmi di cooperazione. Come già previsto dal diritto vigente, è il DEFR a decidere, nei limiti dei crediti stanziati, il sussidio massimo assegnato a ciascuna leading house (cpv. 2). La SEFRI conclude poi con ciascuna leading house un contratto di prestazioni che definisce i compiti da eseguire (cpv. 3).
Art. 52 Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni prioritari
Nel presente articolo viene illustrato lo svolgimento della procedura di pubblicazione dei bandi e di scelta dei programmi di cooperazione. La SEFRI incarica il FNS della pubblicazione dei bandi per i progetti e della valutazione di questi ultimi e gli attribuisce la competenza decisionale sulla scelta. Questa attribuzione di competenze deve essere fissata nella convenzione sulle prestazioni conclusa con il FNS.
Secondo il capoverso 4 per i Paesi o le regioni prioritari la SEFRI può designare dei comitati direttivi nazionali. Nel quadro degli accordi bilaterali sulla cooperazione scientifica la Svizzera e il rispettivo Paese partner impiegano gruppi di lavoro misti (cpv. 5). Il FNS comunica le decisioni ai responsabili dei progetti. La composizione dei comitati direttivi e dei gruppi di lavoro e altri dettagli riguardanti la procedura vengono definiti nell’ordinanza del DEFR (cpv. 6).
Capitolo 7: Coordinamento e pianificazione
25 FF 2007 1131
26 Dopo l’entrata in vigore della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU: Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie