Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 22 pagine

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deve servire da base decisionale al Consiglio federale per le misure di coordinamento da adottare (cpv. 4).

Art. 55 Iniziative nazionali di promozione

L’articolo contiene due disposizioni integrative per le iniziative di promozione nazionali inserite con la revisione totale nella LPRI (come SystemsX.ch) che richiedono un coordinamento particolarmente ampio con molte scuole universitarie e possono riguardare potenzialmente l’intero «spazio universitario svizzero». Nel capoverso 1 questi compiti di coordinamento particolari per la pianificazione e l’attuazione operativa nell’ambito delle iniziative di promozione nazionali vengono delegati al DEFR e precisati nel capoverso 2. Le richieste riguardanti iniziative di promozione nazionali devono essere presentate all’Assemblea federale esclusivamente nell’ambito dei messaggi ERI periodici e non tramite messaggi straordinari.

Art. 56 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico

L’articolo 56 contiene disposizioni integrative riguardanti il comitato di coordinamento di cui all’articolo 42 LPRI. I membri con diritto di voto ai sensi del capoverso 1 sono rappresentanti dei servizi federali attivi nella ricerca del settore pubblico (lett. a) e dell’Amministrazione federale delle finanze (lett. b). Si rinuncia a indicare i servizi federali autorizzati a essere rappresentati nel comitato – che verranno designati, com’è avvenuto finora, dai Dipartimenti. Il comitato non ha alcuna competenza decisionale in merito alla ripartizione delle risorse, ma ha compiti di supporto al fine di rilevare la necessità di un coordinamento nel campo della ricerca del settore pubblico. Con la precisazione al capoverso 2 secondo la quale i membri del comitato nominati dai servizi federali rappresentano le rispettive direzioni o unità amministrative si vuole garantire che le loro risposte e i loro pareri importanti per i compiti di coordinamento e riguardanti tra l’altro la garanzia della qualità secondo l’articolo 51 capoverso 3 LPRI siano recepiti dagli uffici di questi servizi che fungono da punto di contatto. La partecipazione definita al capoverso 3 dei rappresentanti senza diritto di voto degli organi di promozione del FNS, della CTI e del Consiglio dei PF nell’elaborazione di compiti di coordinamento si è dimostrata valida, in particolare nell’ambito dei progetti di ricerca plurisettoriali conformi all’articolo 45 capoverso 3 LPRI. Alla direzione del Comitato per la ricerca del settore pubblico, affidata al capoverso 4 al Segretario o alla Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, è affiancata una segreteria amministrativa interna alla SEFRI che supporta i servizi federali partecipanti nei compiti di coordinamento interdipartimentale del Comitato di ricerca del settore pubblico. Vi rientrano l’obbligo di presentare un rapporto annuale al Consiglio federale e altri compiti formali, ad esempio in relazione alla concezione di progetti di ricerca intersettoriali e all’attuazione delle direttive sulla garanzia della qualità.

Sezione 2: Pianificazione

La revisione totale della LPRI ha snellito e precisato le procedure di pianificazione. Le disposizioni che nell’O-LPRI vengono mantenute riguardano gli strumenti consolidati di pianificazione pluriennale e annuale e modificano solo leggermente le disposizioni vigenti.

Art. 57 Programmi pluriennali

La disposizione modificata non prevede più le proposte, a cura del CSST, per gli obiettivi di politica della ricerca, in compenso fa riferimento all’orientamento strategico della politica della promozione della ricerca e dell’innovazione della Confederazione.

Art. 58 Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca

L’articolo riunisce gli articoli 13 e 14 dell’O-LPRI vigente, adeguati alla terminologia introdotta con la revisione totale della LPRI (piano di promozione anziché piano di ripartizione).