Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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L'articolo 16 capoverso 2 LIG incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni sulla separazione del flusso di merci. L'attuazione di tale mandato è l'obiettivo principale del presente pacchetto. Un aspetto strettamente correlato alla separazione del flusso di merci è la loro caratterizzazione. L'articolo 17 capoversi 1 e 2 LIG fornisce la base per le disposizioni sull’etichettatura dei raccolti. Conformemente all'articolo 19 LIG, il Consiglio può disciplinare l'utilizzazione di OGM se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui agli articoli 6–9 LIG. L'articolo 24 capoversi 2 e 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di ordinare che siano tenuti e messi a disposizione repertori e di disciplinare l'esecuzione di rilevamenti. Il previsto elenco delle colture e gli obblighi di notifica si basano su tale competenza.
Con l'ordinanza sulla coesistenza viene applicata anche una norma di delega della LAgr. Conformemente all'articolo 159a LAgr, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, la commercializzazione e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Il materiale di moltiplicazione geneticamente modificato rientra nella categoria dei mezzi di produzione agricoli. Nell'ordinanza sulla coesistenza il Consiglio federale emana disposizioni concernente il suo utilizzo.
Articolo 1 Campo d’applicazione
L'ordinanza sulla coesistenza disciplina la coltivazione di piante geneticamente modificate e l'impiego del relativo raccolto. Il campo d'applicazione si limita agli utilizzatori a titolo professionale, vale a dire alle aziende agricole e ortoflorovivaistiche. L'ordinanza non si applica alla coltivazione dalla quale si ottengono raccolti non utilizzati a scopo commerciale, come orti gestiti per hobby o parchi pubblici. Questi ultimi rientrano nel campo d'applicazione dell'OEDA. Benché teoricamente possibile, l’autorizzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato per scopi non commerciali non è prevista. In simili casi sarebbe impossibile controllare se vengono rispettate le distanze di isolamento. Qualora venissero autorizzati OGM per scopi non commerciali, si applicherebbe l'OEDA.
Sono esplicitamente escluse dal campo d'applicazione le attività in sistemi chiusi, le emissioni sperimentali e le applicazioni come farmaci. In questi casi si applicano, all’occorrenza, le disposizioni dell'ordinanza sull'impiego confinato, dell'OEDA e della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21). Nel campo d'applicazione non rientrano neppure le aziende forestali. Conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera d OEDA, il bosco è considerato uno spazio vitale degno di protezione, nel quale è vietato diffondere materiale geneticamente modificato.
L'ordinanza sulla coesistenza non si applica neppure al materiale di moltiplicazione che contiene tracce di materiale geneticamente modificato e adempie le condizioni secondo l'articolo 14d della versione rivista dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Fatti salvi i casi specifici riportati in quest’ultimo articolo, per le tracce di materiale geneticamente modificato presenti nelle sementi convenzionali vige, per principio, tolleranza zero.
L'ordinanza sulla coesistenza si applica all'impiego di raccolti, che non rientrano nel campo d'applicazione del diritto in materia di agenti terapeutici, derrate alimentari o alimenti per animali. È il caso, ad esempio, delle patate geneticamente modificate fino al momento della calibratura, fase a partire dalla quale vengono classificate come derrate alimentari o alimenti per animali. L'ordinanza sulla coesistenza si applica anche ai raccolti utilizzati per il proprio fabbisogno.
Articolo 2 Definizioni
La definizione di "materiale vegetale di moltiplicazione" corrisponde a quella contenuta nell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione.
"Raccolto" è definito in modo che, oltre al prodotto principale, siano comprese tutte le altre parti di vegetali che possono essere ottenute e utilizzate (p.es. nella coltivazione di cereali: chicchi e paglia).
Diversamente dall'OEDA, nell'ordinanza sulla coesistenza il concetto di "impiego" non si limita ad attività intenzionali. La definizione corrisponde a quella della LIG ed è tesa a evitare che, con il pretesto dell'ignoranza, una persona possa sottrarsi alle sue responsabilità.
Per "distanza di isolamento" s'intende la distanza che un gestore deve mantenere tra il bordo del suo campo coltivato con OGM e le superfici agricole utili del suo vicino. Se non convenuto altrimenti, la fascia di terreno senza OGM deve essere sulla superficie agricola utile dell'utilizzatore di OGM. La distanza di isolamento applicabile nel caso concreto è stabilita in base all'articolo 6 e all'allegato 1.
7/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip