Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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limitrofa di colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate. Nella produzione agricola di OGM occorre adempiere una serie di condizioni onde evitare mescolanze indesiderate con i prodotti ottenuti in maniera convenzionale o biologica, come, ad esempio, separare i flussi di merci e garantire l'informazione e la documentazione sulla coltivazione di OGM nonché la libertà di scelta dei consumatori. Vanno inoltre tutelati gli spazi vitali particolarmente sensibili e meritevoli di protezione contro l'introduzione di OGM o l'allofecondazione della flora con OGM. Numerose di queste condizioni non sono ancora state disciplinate dettagliatamente. L'ordinanza sulla coesistenza mira a colmare tale lacuna. Sono inoltre necessari adeguamenti puntuali dell'OEDA, affinché siano disciplinati anche gli impieghi al di fuori dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Per quanto concerne l'ordinanza sugli alimenti per animali, si propone una modifica di lieve entità. Vanno inoltre completate l'ordinanza sul materiale di moltiplicazione e l'ordinanza sulle tasse UFAG. Tali modifiche sono illustrate nel presente documento, benché vengano attuate nell'ambito di un pacchetto separato.

3. Rapporto con il diritto internazionale

Nel mondo si coltivano piante geneticamente modificate già su oltre 160 milioni di ettari di superficie. Nell'Unione europea (UE) il rilascio di autorizzazioni per la commercializzazione di tali piante è di competenza della Commissione e del Consiglio dei Paesi membri. Qualora venissero applicate le raccomandazioni del 13 luglio 2010 della Commissione europea, la coltivazione di piante transgeniche nell'UE sarebbe disciplinata a livello nazionale. Dei 27 Paesi membri dell'UE, 15, tra cui Danimarca, Paesi Bassi e Germania, hanno emanato norme concernenti la coesistenza. Altri, come ad esempio la Francia, hanno vietato la coltivazione di piante transgeniche. Nel luglio 2011 il Parlamento europeo ha proposto che i Paesi membri possano vietare, sul loro territorio, la coltivazione di OGM autorizzati a livello comunitario. Nel giugno 2012 il Consiglio dei ministri dell'ambiente si è tuttavia schierato contro una maggiore autonomia degli Stati membri dell'UE, ragion per cui gli OGM sono tuttora autorizzati sull'intero territorio dell'UE.

Il Protocollo di Cartagena, che disciplina il traffico transfrontaliero di OGM, è entrato in vigore l'11 settembre 2003 e finora è stato ratificato da 163 Paesi, tra i quali la Svizzera (stato: 30.10.12). Esso prevede, in particolare, che il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate possa venir importato in un Paese soltanto se questo ha dato il suo consenso. In Svizzera il principio del consenso è adempiuto mediante l'autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato.

Le modifiche dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione, dell'OEDA, dell'OAlA e dell'ordinanza sulle tasse UFAG (RS 910.11) e l'ordinanza sulla coesistenza non sono in contraddizione con il diritto internazionale.

L'ordinanza sulla coesistenza non va notificata, ma deve essere resa nota agli altri membri della Convenzione sulla biodiversità nell'ambito del Protocollo di Cartagena sulla rete globale per lo scambio d’informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House).

4. Conseguenze

4.1 Conseguenze per la Confederazione

Anche dopo la fine della moratoria è improbabile che in tempi brevi verranno inoltrate domande d'omologazione per materiale di moltiplicazione geneticamente modificato. Questa eventualità potrebbe verificarsi soltanto a partire dal momento in cui anche nell’UE potranno nuovamente essere rilasciate autorizzazioni di OGM e questi saranno coltivati in diversi Paesi membri. Per l'ente competente la procedura d'autorizzazione comporterà un maggior dispendio pari a circa due posti in organico che dovrebbero essere finanziati mediante la nuova tassa.

La coltivazione di varietà geneticamente modificate e l’applicazione dell'ordinanza sulla coesistenza comportano nuovi compiti per la Confederazione. Quest’ultima dovrà creare una banca dati (elenco delle colture) per la registrazione degli utilizzatori di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Affinché gli utilizzatori possano adempiere il loro obbligo di notifica, l'elenco

3/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip