Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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Questa misura garantisce che non si diffondano piante geneticamente modificate nell'ambiente e sulle superfici inerbite non utilizzate a scopo agricolo. In questo caso non è determinante l'impollinazione incrociata dovuta al flusso di polline, bensì la perdita di materiale di moltiplicazione durante le fasi di semina o di raccolto.
Prima di rilasciare un'autorizzazione, il servizio federale competente valuta se nel caso specifico la distanza è sufficiente (cfr. modifiche dell'OEDA, art. 44 cpv. 2 lett. a). Se necessario, può aumentarla, come ad esempio nel caso della tossina BT che, esercitando un'azione su organismi non bersaglio, può pregiudicare le farfalle che vivono nell'ambiente circostante. Nel caso in cui si presentasse la necessità di aumentare la distanza dall’ambiente circostante, il servizio competente notifica le nuove dimensioni al titolare dell'autorizzazione in modo che vengano inserite nell'autorizzazione come condizione supplementare a quelle eventualmente già previste. Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere tale condizione per iscritto all'acquirente (istruzioni), all'atto della consegna del materiale di moltiplicazione.
Articolo 7 Separazione del flusso di merci
Onde garantire la libertà di scelta dei consumatori e la produzione senza OGM, gli articoli 7 e 16 LIG prescrivono che chi utilizza materiale di piante geneticamente modificate è tenuto a evitare che si mescolino in modo indesiderato con materiale non geneticamente modificato.
L'articolo 7 dell'ordinanza sulla coesistenza stabilisce cosa deve fare concretamente l'utilizzatore di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato per garantire la separazione del flusso di merci. L'elenco non è tuttavia esaustivo. È fondamentale attenersi alle istruzioni del titolare dell'autorizzazione del materiale di moltiplicazione, che contengono misure definite in maniera specifica per la varietà in questione. Attrezzature e macchine devono essere pulite a fondo secondo l'attuale stato delle conoscenze. Per quanto concerne questo aspetto, non sono determinanti le conoscenze concrete della persona direttamente interessata, bensì lo stato generale della buona pratica. Occorre inoltre evitare perdite di materiale geneticamente modificato, ad esempio trasportando il raccolto in rimorchi chiusi o coperti, nonché mescolanze in fase di deposito e trasporto, ad esempio stoccando e trasformando il raccolto geneticamente modificato in tempi diversi o in luoghi separati rispetto a quello convenzionale. Per garantire la tracciabilità nell'applicazione delle esigenze, viene introdotto l'obbligo di documentare le misure. I documenti vanno conservati per almeno 10 anni e, su richiesta, presentati alle autorità.
Le disposizioni sulla separazione del flusso di merci giusta l'ordinanza sulla coesistenza completano quelle della legislazione sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali e garantiscono che si utilizzi in maniera adeguata anche il raccolto che non può essere classificato né come alimento per animali né come derrata alimentare. Vengono così considerati anche i raccolti che hanno un'altra destinazione, come ad esempio quelli ottenuti in viticoltura o nella coltivazione di piante ornamentali. Se un raccolto rientra nel campo d'applicazione di un'altra normativa, per esempio in quello dell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51), si applicano le disposizioni della normativa specifica.
Articolo 8 Caratterizzazione del raccolto
Con questa prescrizione s'intende garantire la caratterizzazione del raccolto come OGM per il consumo nella propria azienda e lungo tutta la filiera commerciale. Occorre ad esempio caratterizzare le patate geneticamente modificate stoccate nell'azienda anche se non si è ancora stabilito se saranno commercializzate come derrate alimentari o alimenti per animali. L'obbligo di caratterizzazione vige altresì per il raccolto utilizzato nella propria azienda come alimento per animali. Ciò consente di separare il flusso delle merci nell'azienda agricola. La disposizione in materia di caratterizzazione si applica anche se il raccolto è utilizzato per altri scopi, ad esempio come lettiera o materiale di coibentazione. Non sottostanno all'obbligo della caratterizzazione i prodotti contenenti meno dello 0.9 per cento di massa di OGM e per i quali è possibile comprovare che sono state adottate tutte le misure tese a evitare mescolanze indesiderate. Tale norma corrisponde alle deroghe già previste a livello di diritto sulle derrate alimentari8 e sugli alimenti per animali9.
8 Art. 7 cpv. 7, ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (RS 817.022.51) 11/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip