Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato 2 Modifiche del diritto vigente

1. Modifiche dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307)

Articolo 65 capoverso 4

I documenti delle registrazioni devono essere conservati per almeno 10 anni anziché 5 come finora. Tale modifica è stata introdotta per armonizzare le disposizioni nel settore degli alimenti per animali con quelle in relazione alla coltivazione (coerenza con l'ordinanza sulla coesistenza).

2. Modifiche dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911) bis Articolo 2 capoverso 5 (nuovo)

Il campo di applicazione viene modificato. La coltivazione di OGM nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale è ora disciplinata nell'ordinanza sulla coesistenza e non rientra più nel campo di applicazione dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA). Continuerà invece a rientrare nel campo d'applicazione dell'OEDA qualsiasi altro utilizzo di OGM, segnatamente l'emissione da parte di privati (indipendentemente dal fatto che si tratti di OGM autorizzati o no nell'agricoltura o nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale).

Articolo 7 capoverso 2 lettera b e capoverso 3

Sulla base delle richieste e osservazioni analizzate nel PNR 59, il Consiglio federale vuole agevolare sostanzialmente la ricerca di base (emissioni sperimentali), abrogando il divieto di utilizzo di geni di resistenza contro antibiotici autorizzati nella medicina umana e veterinaria (cpv. 2). È infatti emerso che tale divieto ostacola lo scambio internazionale di materiale genetico tra ricercatori e che lo sviluppo di marker alternativi nei progetti di ricerca di base non finalizzati allo sviluppo di una varietà OGM commerciabile genera costi sproporzionati. Inoltre, le disposizioni a riguardo vengono armonizzate con il diritto dell'UE. Il divieto rimane in vigore per la commercializzazione di OGM (cpv. 3).

Articolo 9

L'articolo 9 descrive le misure tecniche od organizzative che contribuiscono a una protezione efficace della produzione di prodotti senza OGM.

Articolo 9 capoverso 1 lettera c

Le misure della vigente OEDA (lett. a-d) non prevedono provvedimenti per l'eliminazione di piante risultanti da sementi o da parti di vegetali perse involontariamente e che, a causa della loro capacità di moltiplicazione, rappresentano una potenziale fonte di contaminazione per la produzione o l'ambiente. Per colmare tale lacuna si introduce la lettera c.

Articolo 9 capoverso 2

Se una grande quantità di materiale OGM arriva nell'ambiente involontariamente, ad esempio in seguito al ribaltamento di un carico, possono formarsi colonie selvatiche geneticamente modificate che contaminano la produzione di prodotti senza OGM e possono avere effetti negativi sull'ambiente. Per circoscrivere possibili danni dopo tali imprevisti, da un lato occorre chiarire quali conseguenze negative potrebbe avere la contaminazione e dall'altro si deve accuratamente ripulire il luogo contaminato. Inoltre i Cantoni, che, in virtù dell'OEDA, sono responsabili della lotta agli organismi nocivi, devono essere informati sulle potenziali fonti di contaminazione affinché possano adempiere i loro obblighi e a loro volta informare i servizi federali interessati (art. 52 cpv. 2 OEDA).

Finora, le perdite dovevano essere documentate e notificate alle autorità solo in caso di utilizzo di OGM direttamente nell'ambiente (p.es. semina). Il ribaltamento di un carico non è considerato utilizzo diretto, ma può avere conseguenze negative analoghe. Con la soppressione del termine "direttamente" nel capoverso 2, ogni utilizzo di prodotti sotto forma di sementi o parti di vegetali che possono portare alla formazione di vegetali in grado di moltiplicarsi sottostà alle prescrizioni.

15/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip