Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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Articolo 9 capoverso 5
L'estensione del termine di conservazione da 5 a 10 anni è effettuata in analogia alla norma dell'ordinanza sull’impiego confinato. Nell'articolo 4 capoverso 3 OIConf è prescritto di conservare la documentazione relativa al rispetto dell'obbligo di diligenza per 10 anni. In quest'ottica l'estensione del termine di conservazione a 10 anni è adeguata, poiché il termine di prescrizione assoluto per pretese di risarcimento secondo la legge sull'ingegneria genetica è di 30 anni (art. 32 LIG).
Articolo 27 lettera a
La modifica riguarda la ripresa del nuovo nome dell'ordinanza.
Articolo 32 capoversi 1 e 3 (nuovo)
Per i settori "agricoltura" e "ortoflorovivaismo a titolo professionale" l'ordinanza sulla coesistenza prevede che qualsiasi emissione di OGM debba essere precedentemente notificata affinché si possa garantire un'intesa e una corretta applicazione delle misure sulla coesistenza, segnatamente l'osservanza delle distanze di isolamento richieste rispetto alle colture senza OGM. In analogia a tali disposizioni, viene adeguato l'articolo 32 capoverso 1 OEDA affinché sottostia a un obbligo di notifica preliminare anche la produzione di OGM nei settori che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla coesistenza (p.es. silvicoltura o ortoflorovivaismo a titolo privato). La versione attuale dell'OEDA prevede che l'emissione di OGM nell'ambiente debba essere notificata all'UFAM al più tardi due settimane dopo l'operazione. Nella nuova versione la notifica deve aver luogo al più tardi due settimane prima dell'emissione.
Il capoverso 3 precisa che le prescrizioni riguardanti le notifiche di OGM nei settori "agricoltura" e "ortoflorovivaismo a titolo professionale" rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sulla coesistenza e non in quello dell'OEDA.
Articolo 44 capoverso 2 lettera a
Ogni prodotto OGM destinato a essere utilizzato direttamente o indirettamente nell'ambiente necessita di autorizzazione. Il prodotto può essere autorizzato solo se è stato stabilito che il rischio di pericolo per l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché per la varietà biologica e la produzione di prodotti senza OGM è accettabile (artt. 7, 8 e 9 OEDA). In ambito agricolo si è constatato che mantenendo una determinata distanza tra particelle OGM e particelle senza OGM, è possibile limitare a un livello accettabile la non auspicata mescolanza tramite una reciproca impollinazione di varietà geneticamente modificate e non geneticamente modificate che fioriscono contemporaneamente. L'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza sulla coesistenza prevede simili distanze di isolamento. Sulle superfici coltive ci si auspica che una varietà ad azione insetticida combatta i parassiti sul campo in maniera efficace. Ciò non è invece il caso in spazi vitali e paesaggi particolarmente degni di protezione (cfr. art. 6 cpv. 3), che presentano un equilibrio fragile e possono reagire in maniera sensibile al danneggiamento di singoli organismi.
Per l'ambiente, come peraltro per la produzione agricola, il rispetto di una distanza di protezione tra l'ambiente non agricolo e le particelle OGM è una misura efficace per evitare un'impollinazione delle varietà selvatiche con colture OGM. Una tale misura protegge gli organismi non bersaglio dal pregiudizio rappresentato da varietà che producono insetticidi (p.es. granturco Bt) e dalle perdite di materiale OGM in grado di moltiplicarsi nell'ambiente non agricolo. La lettera a prevede che per la protezione di determinati paesaggi sensibili o degni di protezione l'autorità competente possa fissare una distanza maggiore dalle colture OGM di quella prescritta nell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sulla coesistenza.
Articolo 51
La terminologia dell'articolo dell'ordinanza è stata adeguata a quella della legge sull'ingegneria genetica (LIG). Il nuovo articolo della LIG sul monitoraggio ambientale (art. 25a LIG) descrive in maniera coerente e neutrale i suoi obiettivi. I concetti finora utilizzati "pericolo" e "pregiudizio" vengono riuniti nel termine "conseguenze". Il significato resta lo stesso.
16/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip