Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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Tabella: Esigenze poste alla purezza varietale di sementi certificate.
Specie Sementi Scarto in %
Granturco Sementi certificate 0.2
Frumento Sementi certificate della seconda 0.5
moltiplicazione
Soia Sementi certificate 0.5
Patate Materiale vegetale certificato 0.5
Barbabietole Sementi certificate 0.5
da zucchero
Articolo 22 capoverso 6
L'Ufficio federale può pubblicare le istruzioni del titolare dell'autorizzazione affinché tutti gli agricoltori, anche quelli che non impiegano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, conoscano le esigenze per l'impiego e soprattutto per la coltivazione.
2. Modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (RS 910.11)
Allegato 1, punto 4.4
Conformemente all'articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) vanno riscossi adeguati emolumenti per prestazioni di servizi e decisioni dell'Amministrazione federale. Pertanto viene introdotta una tassa per il trattamento di una domanda d'autorizzazione di una varietà geneticamente modificata. In linea di principio, il suo importo deve coprire i costi finanziari e del personale che sorgono a livello di Confederazione, ragion per cui esso varia a seconda del dispendio dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione. È previsto un importo minimo di 30'000 fino a un massimo di 120'000 franchi. Secondo l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), occorre applicare un emolumento ridotto, se, secondo prescrizioni equivalenti, un'autorità estera competente ha già trattato una domanda analoga e pubblicato la valutazione. Affinché una valutazione di un'autorità estera competente possa essere presa in considerazione deve essere disponibile in una lingua nazionale o in inglese.
Allegato dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione
Nel nuovo allegato dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione sono elencati i punti che vanno inclusi nelle istruzioni consegnate dal titolare dell'autorizzazione all'acquirente del materiale di moltiplicazione. Il titolare dell'autorizzazione deve informare il suo acquirente soprattutto delle eventuali prescrizioni volte a garantire la sicurezza dell’essere umano, della fauna e dell’ambiente.
Giusta il punto 1, innanzitutto deve essere introdotta la caratterizzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato; in secondo luogo è richiesto che vengano descritte nuove proprietà dell'organismo, ad esempio una resistenza agli insetti o una tolleranza agli erbicidi; infine devono essere appurati anche i possibili effetti di tali proprietà. Ad esempio va indicato che la crescita spontanea di piante "Roundup Ready" non si deve combattere con il Roundup. Per quanto riguarda il granturco resistente agli insetti con tossine di Bacillus thuringensis, oltre agli organismi bersaglio, vanno indicati quelli non bersaglio interessati.
Al punto 2 sono elencati i criteri che il titolare dell'autorizzazione deve tenere in considerazione per la stesura delle istruzioni.
Numerosi studi condotti all'estero, come ad esempio il progetto di ricerca MAPOD (Matricial Approach to Pollen Dispersal), e in Svizzera, alcuni dei quali nel quadro del PNR 59 (p.es. Bannert & Stamp,
19/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip