Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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Articolo 9c Procedura d'autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate
All’articolo 9c è descritta la procedura d'autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate. Il contenuto di tale articolo non è nuovo, poiché riprende disposizioni presenti nel precedente articolo 9b.
Articolo 14a Istruzioni e informazioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto
L’articolo 14a precisa l'applicazione dell'articolo 15 LIG che disciplina le informazioni nel quadro della vendita di organismi geneticamente modificati. Chiunque commercializza materiale di moltiplicazione o un raccolto geneticamente modificato è tenuto ad informare l'acquirente sul loro corretto impiego. La conferma scritta della consegna e della presa d'atto delle istruzioni deve da un lato proteggere il titolare dell'autorizzazione e dall'altro sottolineare l'importanza di tali istruzioni.
Il capoverso 2 mira a garantire che le istruzioni del titolare dell'autorizzazione sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione vengano trasmesse al destinatario finale. Ciò è indispensabile perché nelle istruzioni si descrive come deve essere impiegato il materiale di moltiplicazione e a cosa bisogna prestare attenzione nella coltivazione e dopo il raccolto.
Articolo 14b Tenuta del registro
Per poter rintracciare il materiale di moltiplicazione lungo l'intera filiera commerciale, dal produttore al destinatario finale, si introduce l'obbligo di tenuta di registro e di notifica. Occorre tenere un registro nel quale indicare il fornitore e l'acquirente del materiale di moltiplicazione, nonché registrare specie, quantità, numero di partita e identificatore unico secondo l'allegato del Regolamento (CE) n. 65/200416 del materiale vegetale di moltiplicazione. Anche in questo caso la documentazione deve essere conservata per 10 anni e, su richiesta, consegnata alle autorità preposte all’esecuzione.
Articolo 14c Separazione del flusso di merci
Chiunque importa, produce, confeziona o vende materiale di moltiplicazione deve garantire, nel suo segmento della catena del flusso di merci, la separazione del flusso tra materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e convenzionale. Innanzitutto deve individuare dove sussiste il rischio di mescolanza, a partire dal momento in cui il materiale di moltiplicazione arriva nell'azienda fino a quando la lascia nuovamente. Per i punti identificati deve elaborare e attuare misure che riducano il rischio di mescolanza e verificare se si ottiene l'effetto auspicato. Tale sistema deve essere costantemente controllato e migliorato. Inoltre, bisogna garantire che il personale venga istruito adeguatamente affinché le misure vengano attuate correttamente. Occorre tenere un registro sulle misure stabilite e la loro esecuzione. Le linee generali di tale sistema corrispondono al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) utilizzato nell'industria alimentare e degli alimenti per animali.
Articolo 14d Valori di tolleranza
Il presente articolo corrisponde alle disposizioni vigenti di cui all'articolo 14a capoversi 3-7. Per il momento non sono previsti cambiamenti agli attuali valori di tolleranza per mescolanze di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato con materiale di moltiplicazione convenzionale. Nelle sementi convenzionali possono essere tollerate mescolanze geneticamente modificate fino a 0.5 per cento se il relativo OGM è autorizzato conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari o alimenti per animali e se le esigenze di purezza varietale non sono superiori a 0.5 per cento. Per le sementi di granturco le esigenze di purezza varietale sono più rigide, ad esempio in una partita di sementi di granturco convenzionali non possono essere tollerate mescolanze geneticamente modificate superiori a 0.2 per cento. Per mescolanze con OGM non autorizzati conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali vige tolleranza zero.
16 GU L10 del 16.1.2004, p. 5 18/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip