Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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Se un prodotto rientra già nel campo d'applicazione di un'altra normativa, ad esempio dell'ODerrGM, si applicano le disposizioni sulla caratterizzazione previste dalla stessa.

Articolo 9 Indicazioni complementari

Le istruzioni contengono informazioni sull'impiego corretto del raccolto, ragion per cui devono essere trasmesse all'acquirente dello stesso. Per garantire la massima trasparenza possibile e la precisa identificazione delle merci, sulla bolla di consegna deve figurare la denominazione ufficiale dell'OGM conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004. La bolla di consegna deve inoltre recare i nomi del fornitore e dell'acquirente nonché i loro indirizzi postali completi. Ciò agevola la tracciabilità in caso di difficoltà con determinate merci.

Articolo 10 Tenuta del registro

Anche l'obbligo di tenere un registro è una misura volta a garantire una tracciabilità ottimale. Il produttore di un raccolto geneticamente modificato deve tenere un registro nel quale annota tipo e quantità di raccolto, nonché nomi e indirizzi degli acquirenti con indicazione dei rispettivi quantitativi. Il commerciante di un raccolto geneticamente modificato deve tenere un registro nel quale annota nomi e indirizzi di produttori e fornitori nonché degli acquirenti della sua merce. Il raccolto utilizzato nell'azienda o nell'economia domestica non deve essere documentato.

Articolo 11 Esecuzione

I Cantoni conoscono le condizioni locali e sono più vicini alle aziende agricole rispetto alle autorità federali, ragion per cui sono incaricati di eseguire gran parte della legislazione agricola. Si prevede pertanto di affidare loro anche i controlli sulla coltivazione di OGM e sul rispetto delle misure di coesistenza. Onde ridurre al minimo il dispendio suppletivo per i Cantoni, è necessario coordinare tali controlli con quelli già esistenti.

L'UFAG rende accessibili ai Cantoni dati rilevanti contenuti nell'elenco delle colture. Esso è inoltre tenuto a trasmettere ai Cantoni le informazioni acquisite nell'ambito della commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate e può anche pubblicare dati d'interesse generale su tipo e quantità di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate coltivato.

Articolo 12 Modifica del diritto vigente

L'entrata in vigore dell'ordinanza sulla coesistenza rende necessario adeguare le ordinanze sull'emissione deliberata nell'ambiente, sugli alimenti per animali, sul materiale di moltiplicazione e sulle tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura onde evitare doppioni, armonizzare le disposizioni analoghe e precisare determinati punti.

Eccezion fatta per le modifiche dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione e dell'ordinanza sulle tasse, che vengono concretizzate in un atto modificatorio separato, le presenti modifiche sono riportate nell'allegato 2 dell'ordinanza sulla coesistenza.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il Consiglio federale ha il compito di emanare l'ordinanza sulla coesistenza entro il 27 novembre 2013, vale a dire entro la fine dell’attuale moratoria (art. 37a LIG). Siccome la normativa proposta in materia di coesistanza implica modifiche nella LIG, il Consiglio federale si è espresso a favore di una breve proroga della moratoria. In seguito alla decisione delle Camere federali, la proroga durerà quattro anni. La presente ordinanza non entrerà quindi in vigore il 28 novembre 2013, bensì entro la scadenza della moratoria, vale a dire entro fine 2017. Il Consiglio federale definisce la data dell'entrata in vigore in funzione degli adeguamenti della LIG.

9 Art. 66 cpv. 2, ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307) 12/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip