Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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coltivazione soltanto se è già stato omologato per la commercializzazione come derrata alimentare o alimento per animali, nonché per emissioni sperimentali.
L'ordinanza sulla coesistenza disciplina i doveri di coloro che utilizzano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare la coltivazione di piante transgeniche e l'impiego dei rispettivi raccolti fino al momento in cui ad essi vanno applicate le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali.
Gli elementi salienti dell'ordinanza sulla coesistenza sono le istruzioni agli utilizzatori, che contemplano, tra le altre cose, le distanze di isolamento, e l'elenco delle colture. La persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato (titolare dell'autorizzazione) è tenuta a fornire agli utilizzatori istruzioni sull'impiego di tale materiale. Mediante tali istruzioni si garantisce che non venga pregiudicata la produzione di prodotti senza OGM su superfici limitrofe e pertanto anche la libertà di scelta dei consumatori. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, in virtù dell'articolo 15 LIG, a redigere, all'attenzione degli utilizzatori, le istruzioni specifiche per il suo prodotto. I requisiti cui queste devono adempiere sono stabiliti nell'allegato dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Se necessario, il titolare dell'autorizzazione deve adeguare le distanze di isolamento prescritte dalla Confederazione. Esso è tenuto, in particolare, a informare gli utilizzatori sulle proprietà della pianta geneticamente modificata (identificatore unico conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 20046, potenziale di impollinazione incrociata) e sulle misure volte a evitare la crescita spontanea e lo sviluppo di resistenze nonché a garantire la separazione del flusso di merci. L'utilizzatore, vale a dire colui che coltiva OGM, deve confermare per iscritto di aver preso atto di tali disposizioni. Egli è tenuto ad applicare le istruzioni, a rispettare le direttive in materia di caratterizzazione e ad adempiere l'obbligo di documentazione.
L'utilizzatore deve notificare alla Confederazione le superfici sulle quali sono coltivate piante geneticamente modificate; a tal fine essa mette a disposizione un elenco delle colture. Tale elenco adempie più scopi: consente a coloro che hanno un interesse legittimo di informarsi sulla coltivazione di OGM nelle loro vicinanze e fornisce alle autorità, in particolare a quelle preposte all'esecuzione, indicazioni sui siti dove vengono coltivati OGM in modo che possano svolgere i controlli prescritti.
Eccezion fatta per i produttori di sementi, che già oggi sono tenuti a rispettare determinate distanze rispetto alle particelle limitrofe, le istruzioni e la loro applicazione pratica interesseranno soltanto le aziende agricole e ortoflorovivaistiche che utilizzano materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. I produttori di sementi dovranno premurarsi, come finora, a rispettare le distanze prescritte nell'ordinanza sulle sementi e i tuberi-seme (RS 916.151.1).
5.1 Commento ai singoli articoli
5.1.1 Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica Ingresso
L'ordinanza sulla coesistenza ha lo scopo di garantire i principi sanciti dall'articolo 7 LIG, vale a dire la protezione della produzione di prodotti senza OGM e della libera scelta dei consumatori, e per tale motivo è emanata in virtù della LIG. Secondo quanto scaturito dal PNR 59, la base legale vigente consente di emanare una normativa poco più che rudimentale sulla coesistenza. Per poterla disciplinare in maniera esaustiva e coerente occorre inserire nella LIG nuove norme di delega al Consiglio federale. Il pacchetto sulla modifica della LIG prevede di autorizzarlo a emanare disposizioni sulla protezione della produzione di prodotti senza OGM e sulla protezione della libertà di scelta dei consumatori (art. 7 cpv. 2 avamprogetto LIG). È inoltre prevista una norma di delega nel settore della formazione di persone che utilizzano OGM (art. 15a avamprogetto LIG). Queste nuove disposizioni saranno inserite nell'ingresso della presente ordinanza non appena ne sarà stata stabilita l'entrata in vigore.
6 GU L10 del 16.1.2004, p. 5 6/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip