Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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In questo contesto giuridico, il 28 novembre 2005 Popolo e Stati hanno accolto la disposizione costituzionale dell'articolo 197 numero 7 Cost., la quale sancisce che per cinque anni l’agricoltura svizzera non utilizza OGM e che durante tale periodo non si applicano alcune parti della LIG. Alla luce del risultato di tale votazione, l'entrata in vigore dell'ordinanza sulla coesistenza era stata rimandata a dopo la fine della moratoria. Nel 2008, tuttavia, in occasione della revisione totale dell'OEDA, sono state emanate alcune disposizioni fondamentali concernenti l'impiego diretto di OGM nell'ambiente. I promotori della moratoria volevano in primo luogo permettere all'agricoltura elvetica di contraddistinguersi e posizionarsi come produttrice di prodotti senza OGM, tener conto dell'atteggiamento prevalentemente di rifiuto della popolazione nei confronti degli alimenti transgenici nonché disporre del tempo necessario per acquisire nuove conoscenze scientifiche ed emanare disposizioni ottimali a tutela dell'agricoltura convenzionale.

Poco tempo dopo l'accettazione dell'iniziativa è stato lanciato il Progetto nazionale di ricerca 59 su "Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate" (PNR 59) allo scopo di colmare le lacune esistenti sul piano delle conoscenze. Nell'agosto 2012 è stata presentata una sintesi globale di tale progetto. Le basi scientifiche elaborate nel PNR 59 sono state considerate per l'elaborazione delle norme sulla coesistenza.

Nel messaggio del 1° luglio 2009 concernente la modifica della legge sull'ingegneria genetica, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di prorogare di tre anni la moratoria nella LIG per garantire che il PNR 59 potesse venir portato a compimento senza eccessiva pressione politica, che fossero disponibili le necessarie basi decisionali scientifiche sotto forma di risultati finali per gli eventuali interventi a livello legislativo in vista della commercializzazione, nell'agricoltura, di piante, sementi e animali geneticamente modificati e che vi fosse sufficiente tempo per applicare i risultati della ricerca nella normativa legislativa ed esecutiva. Il 19 marzo 2010 il Parlamento ha approvato la modifica della LIG, entrata in vigore il 1° agosto 2010. Conformemente al nuovo articolo 37a LIG, fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato per fini agricoli, orticoli o forestali. Inoltre, entro tale data il Consiglio federale deve emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie. Il presente avamprogetto dell'ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica contiene le disposizioni d'esecuzione previste. Il 26 settembre 2012, nell’ambito del dibattito sulla Politica agricola 14-17, il Consiglio nazionale ha approvato una proroga di quattro anni della moratoria. Il 13 dicembre 2012 il Consiglio degli Stati ha confermato tale decisione. Tale proroga è sufficiente per il dibattito sulle nuove basi legali nella LIG.

Per ragioni di leggibilità, di seguito si utilizza il titolo abbreviato "ordinanza sulla coesistenza" e con esso s'intende sempre l'ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica.

2. Rapporto con il diritto vigente

La procedura d'autorizzazione per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato è disciplinata nell'avamprogetto dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione (art. 9c). Prima di rilasciare un'autorizzazione si effettuano tutti gli esperimenti necessari al fine di evitare che l'impiego di OGM metta in pericolo o pregiudichi l'uomo, la fauna, l'ambiente e la diversità biologica e il suo utilizzo sostenibile. I rispettivi criteri sono definiti nell'OEDA. Per tale motivo, l'ordinanza sulla coesistenza non contempla disposizioni sugli aspetti inerenti alla sicurezza. Le condizioni per la commercializzazione di prodotti pronti alla vendita, come derrate alimentari o alimenti per animali composti o contenenti OGM, figurano nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e nell'ordinanza sugli alimenti per animali (OAlA; RS 916.307). Per l'impiego di OGM in sistemi chiusi va applicata l'ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912). Oltre alle emissioni sperimentali, l'OEDA disciplina già oggi in maniera approssimativa la protezione della produzione di prodotti senza OGM e fissa determinate condizioni per la coltivazione di OGM (art. 9 OEDA). La LIG, contenente disposizioni sulla separazione del flusso di merci nonché sulla caratterizzazione, regolamenta prevalentemente gli aspetti della sicurezza. Con l'aggiunta all'articolo 7 LIG viene creata una base legale solida per la coesistenza tesa a disciplinare gli aspetti economici, come la coltivazione

2/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip