Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 3 Coltivazione
Questo articolo sancisce che è consentito coltivare unicamente materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate autorizzate. La procedura d'autorizzazione e le esigenze sono disciplinate nell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione e nell'OEDA. Le varietà autorizzate sono iscritte in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà.
L'accordo agricolo con l'UE del 1999 (RS 0.916.026.81, allegato 6) prevede il riconoscimento reciproco dei cataloghi delle varietà tra Svizzera e UE. Le varietà geneticamente modificate sono tuttavia esplicitamente escluse da tale riconoscimento.
Articolo 4 Obblighi del gestore
L'articolo 4 descrive succintamente gli obblighi di un coltivatore di OGM.
Esso è tenuto a notificare all'UFAG con almeno due mesi di anticipo la coltivazione prevista (elenco delle colture, v. anche art. 5). Tale notifica ha luogo attraverso il portale Agate ASA, acronimo di Amministrazione del settore agricolo, ossia il sistema con il quale vengono registrate tutte le aziende agricole e al quale ogni agricoltore ha accesso diretto. Anche le aziende ortoflorovivaistiche devono poter accedervi. Nell'elenco delle colture vanno notificate le coordinate SIG delle particelle in questione. Oltre alla superficie, il coltivatore deve indicare il Comune nel quale è ubicata la particella, l'identificatore unico della pianta geneticamente modificata nonché il suo numero d'identificazione. Per quanto concerne i numeri d'identificazione delle aziende agricole, l’applicazione non è ancora stata uniformata. Si prevede che nei prossimi anni l’IDI (numero d'identificazione delle imprese) sarà introdotto e consolidato anche in ambito agricolo. L'identificatore unico di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 20047 è un codice composto da 9 caratteri alfanumerici, utilizzato a livello internazionale.
Al più tardi due settimane dopo la semina, il coltivatore la deve confermare nell'elenco delle colture, indicando la data in cui è avvenuta. Tale informazione è particolarmente importante per l'esecuzione da parte dei Cantoni e garantisce che le autorità cantonali effettuino il controllo volto a verificare l’adempimento delle misure di coesistenza soltanto in presenza effettiva di una coltura. Può infatti capitare che per motivi di vario genere, come ad esempio l'impossibilità di raggiungere un accordo qualora la distanza di isolamento sia inferiore a quella prescritta, non si proceda alla semina, nonostante la stessa sia stata notificata con due mesi d'anticipo.
Può anche accadere che un produttore decida di arare anticipatamente o procedere alla pacciamatura perché le condizioni meteo sfavorevoli hanno compromesso la germinazione dei semi, il raccolto è germogliato o non vale più la pena procedere al raccolto in quanto la coltura ha subito danni ingenti a causa di una grandinata. Simili eventi vanno notificati all'UFAG tramite l'elenco delle colture, affinché l'informazione possa essere trasmessa all'autorità preposta all'esecuzione, vale a dire al Cantone.
Il coltivatore di OGM è inoltre tenuto a rispettare la distanza di isolamento come da istruzioni del titolare dell'autorizzazione. A tal fine è irrilevante se il gestore vicino coltiva una varietà potenzialmente soggetta a impollinazione incrociata con quella geneticamente modificata. È permessa una distanza di isolamento inferiore a quella prescritta nelle istruzioni soltanto se il gestore della superficie confinante ha dato il suo consenso scritto. Un tale consenso è probabile soprattutto nei casi in cui gestori vicini coltivano, in maniera coordinata, una specie geneticamente modificata o se sulla superficie limitrofa non viene coltivata una varietà potenzialmente soggetta a impollinazione incrociata. In entrambi i casi la coltivazione di una specie geneticamente modificata non ha praticamente alcuna conseguenza sulla superficie limitrofa. La possibilità di accordarsi giova a una prassi razionale e flessibile in relazione alla coesistenza. Se i produttori approfittano di tale possibilità, non occorre rispettare le distanze di isolamento con conseguente riduzione significativa dei costi correlati all'applicazione delle misure di coesistenza.
7 GU L10 del 16.1.2004, p. 5 8/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip