Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine
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Articolo 62
La disposizione transitoria sull'utilizzo di geni di resistenza contro antibiotici autorizzati nella medicina umana e veterinaria è stralciata. Essa è infatti divenuta superflua perché con il presente progetto l'utilizzo di questi geni è consentito nelle emissioni sperimentali (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. b).
5.1.2 Modifiche dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151)
Nell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione è disciplinata la produzione e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione. Vengono completate le condizioni vigenti in materia di commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.
Ingresso
Le nuove disposizioni nell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione sono emanate in virtù degli articoli 16 capoverso 2 (separazione del flusso di merci) e 19 (ulteriori prescrizioni del Consiglio federale) LIG.
Articolo 9a capoverso 1
Poiché nell'ambito del materiale di moltiplicazione l'importazione non rientra nella commercializzazione, il primo capoverso va completato in modo che anche l'importazione di materiale di moltiplicazione di una varietà geneticamente modificata sottostia all’obbligo di autorizzazione. Senza tale integrazione, il materiale di moltiplicazione potrebbe essere importato per uso proprio senza autorizzazione. Diversamente dagli alimenti per animali, ciò non è auspicato per il materiale di moltiplicazione. Tale differenza è giustificata poiché nel caso delle sementi occorre garantire che il titolare dell'autorizzazione fornisca all'utilizzatore il materiale di moltiplicazione corredato delle istruzioni. Inoltre, il materiale di moltiplicazione non viene esaurito, bensì moltiplicato.
Articolo 9a capoverso 4
Il presente capoverso viene leggermente riformulato senza tuttavia modificarne il contenuto.
Articolo 9b Autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate
Al presente articolo è stato dato un nuovo titolo, il precedente contenuto dell'articolo 9b è trasferito all'articolo 9c.
L'articolo 9b capoverso 1 definisce le condizioni da adempiere affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione per una varietà geneticamente modificata.
Perché possa essere rilasciata un'autorizzazione devono essere adempiute le esigenze dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente e dell'ordinannza sul materiale di moltiplicazione. Se si tratta di una varietà da iscrivere nel catalogo delle varietà, devono essere adempiute segnatamente le condizioni d'iscrizione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione. In particolare una nuova varietà deve essere distinguibile, stabile, abbastanza omogenea e deve rappresentare un miglioramento nei confronti di varietà preesistenti. Inoltre devono essere elaborate le istruzioni e informazioni per l'impiego del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto secondo le esigenze della lettera b. L'attuazione delle istruzioni deve garantire che non venga pregiudicata la produzione di prodotti senza OGM su superfici di produttori vicini e che sia garantita la separazione del flusso di merci. Un elenco globale del contenuto delle istruzioni si trova nel nuovo allegato dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione. La lettera c prescrive che le varietà geneticamente modificate autorizzate per la coltivazione devono essere già omologate come derrata alimentare o alimento per animali.
Nel capoverso 2 viene stabilito l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di verificare regolarmente se le istruzioni adempiono le prescrizioni del capoverso 1 e, se necessario, di adattarle e informarne l'UFAG.
17/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip