Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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Per evitare che le piante geneticamente modificate si diffondano in maniera incontrollata negli anni seguenti, occorre ispezionare la particella e le fasce che costituiscono le distanze di isolamento al fine di inviduare l'eventuale presenza di piante cresciute spontaneamente. All'occorrenza, esse vanno eliminate accuratamente e tempestivamente, vale a dire prima della fioritura.

Il coltivatore di OGM deve registrare la coltivazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato, indicando almeno la data del raccolto. Tali informazioni vanno conservate per almeno 10 anni.

Il coltivatore di OGM deve garantire la separazione dei flussi di merci nella sua azienda, attenendosi alle rispettive disposizioni (articolo 7).

Il coltivatore di OGM deve inoltre attenersi a tutte le altre istruzioni del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 5 Elenco delle colture

L'UFAG deve tenere un elenco delle colture. Come illustrato al punto 4 (conseguenze per la Confederazione), l'elenco delle colture sarà integrato nella banca dati ASA. L'autorità competente del Cantone in cui vengono coltivate piante modificate geneticamente riceve una notifica della Confederazione (e-mail). Ogni autorità cantonale competente ha accesso alle notifiche provenienti dal proprio Cantone.

Conformemente all'articolo 18 LIG, su domanda, ognuno ha diritto di accedere a tali informazioni a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Tale disposizione è attuata come segue: all’atto della notifica della coltura nell'elenco elettronico delle colture, il contadino deve richiedere che il numero d'identificazione del coltivatore e le coordinate della particella siano trattati come dati sensibili. In merito alla richiesta si decide in base al singolo caso. Se, come già è stato il caso all’estero, vi fosse la minaccia o venissero attuate azioni tese a distruggere i campi, il danno economico correlato e le limitazioni della protezione della proprietà andrebbero considerate nella ponderazione degli interessi. In quest’ultima si valuta anche a quali persone è concesso avere accesso ai dati sensibili.

Si parte dal presupposto che saranno particolarmente interessati alla pubblicazione dei dati soprattutto gli agricoltori confinanti, i produttori di sementi e gli apicoltori (cfr. tabella sottostante).

Gruppo "Raggio d'interesse" per il rispettivo gruppo (il gruppo ha accesso ai dati di questa zona)

Autorità cantonale Territorio cantonale

Produttore di sementi Raggio definito dalle distanze di isolamento per la produzione di sementi*

Agricoltore vicino Raggio definito dalle distanze di isolamento per l'emissione di OGM**

Raggio di 4 km dall’apiario

Apicoltore

* conformemente all'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme (p.es. 200 m per il granturco)

** si applicano i valori definiti dal titolare dell'autorizzazione (pubblicati dall'UFAG)

La ponderazione degli interessi in base al singolo caso comporterà un ulteriore dispendio amministrativo. L’obiettivo è un sistema elettronico che generi una risposta automatica dell'UFAG per le parti che nutrono un interesse giustificato nei confronti dei dati sensibili. Con l’attuale banca dati ASA ciò non è possibile. La banca dati viene tuttavia costantemente sviluppata affinché funzioni di questo tipo siano a disposizione a tempo debito.

Le persone che hanno diritto di consultare l'elenco delle colture non possono impedire la coltivazione di OGM conforme alle prescrizioni, ma possono prendere provvedimenti nell’ambito della loro attività quali trasferire le colonie d'api o astenersi dalla coltivazione, nelle immediate vicinanze, di specie con potenziale di impollinazione incrociata. Possono inoltre informarsi sulle istruzioni del titolare

9/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip