Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 20 pagine

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dell'autorizzazione, poiché esse vengono pubblicate dalla Confederazione e controllare, in tal modo, se il coltivatore si attiene alle istruzioni.

Articolo 6 Distanze Articolo 6 capoverso 1

Per garantire la produzione senza OGM vengono stabilite distanze di isolamento. La loro estensione dipende dalle caratteristiche biologiche di una pianta e varia pertanto da una specie all'altra. Per esempio, la distanza di isolamento per il granturco, specie eterogama, è notevolmente maggiore rispetto a quella prevista per il frumento o la soia, specie prevalentemente autogame.

Le distanze vengono stabilite sulla base di studi scientifici in maniera da ridurre al minimo la probabilità di ibridazione su superfici campicole vicine. Esse vengono inoltre moltiplicate per il coefficiente di confidenza che ammonta a 2 per tutte le specie (cfr. tabella nell'allegato 1). Raddoppiando le distanze rilevate scientificamente si vuole garantire che le impollinazioni incrociate si mantengano a un livello trascurabile anche in presenza di eventi straordinari, come ad esempio condizioni meteo imprevedibili o casi estremi di natura fitofisiologica. Riducendo al minimo la probabilità di mescolanza tra prodotti con e senza OGM s'intende tutelare la libertà di scelta dei consumatori, evitare casi giuridici e accrescere la fiducia dei produttori e dei consumatori nei confronti delle misure di coesistenza proposte. Il coefficiente di confidenza mira a potenziare il sistema della coesistenza. Fondamentalmente non si tratta di un parametro rilevato scientificamente, bensì di uno strumento teso a ridurre la probabilità di mescolanza con OGM mediante un valore soglia per la caratterizzazione.

Se il titolare dell'autorizzazione non aumenta la distanza di isolamento, il produttore che intende coltivare granturco geneticamente modificato deve mantenere una distanza di 100 metri da ogni superficie agricola utile gestita da un altro produttore e su tale fascia non può coltivare granturco geneticamente modificato. Per la coltivazione di patate, barbabietole da zucchero, frumento e soia va mantenuta una distanza di isolamento di 12 metri. Essa può essere ridotta soltanto con il consenso scritto del gestore vicino (cfr. art. 4 lett. d).

Per la colza non è stata fissata alcuna distanza di isolamento, poiché si parte dal presupposto che, a causa dell'elevata probabilità di impollinazione incrociata, in tempi brevi non saranno autorizzate sementi di una varietà di colza geneticamente modificata.

Se nelle vicinanze vengono prodotte sementi, il produttore è responsabile del rispetto delle distanze prescritte nell'ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme. Il coltivatore di OGM deve attenersi alla distanza di isolamento fissata nelle istruzioni del titolare dell'autorizzazione. Spetta tuttavia al produttore di sementi garantire, come peraltro è già il caso attualmente, che venga rispettata la distanza prescritta nell'ordinanza summenzionata la quale è, probabilmente, superiore alla distanza di isolamento prevista dalle istruzioni del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 6 capoverso 2

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare se la distanza di isolamento prescritta dalla Confederazione per la varietà in questione è sufficiente o se egli debba stabilirne una maggiore. A tale scopo effettua la verifica tenendo conto dei cinque criteri previsti al punto 2 dell'allegato dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione: a. dimensione e forma del campo, b. quantità di polline della varietà, c. proprietà d'impollinazione estranea della varietà, d. condizioni climatiche locali, in particolare brezze di valle, e. caratteristiche geografiche e topografiche (cfr. punto 5.1.2).

Articolo 6 capoverso 3

Tra un campo sul quale viene coltivato materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e siepi, boschetti campestri o rivierarschi, margini del bosco, corsi d'acqua superficiali e superfici inerbite non utilizzate a scopo agricolo va mantenuta una distanza di 6 metri. Per superfici inerbite non utilizzate a scopo agricolo s'intendono, ad esempio, giardini privati, parchi giochi, campi sportivi o superfici inerbite su terreni industriali.

10/20 Numeri di riferimento/incarto: 2012-11-12/108 / bud/sip