Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine

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numero 7 AP-CO sono espressamente approvate da due partecipanti (BE, SO). SO propone inoltre una modifica formale.

3.2. Statuto: altre disposizioni (art. 627 n. 15 e 16 [nuovi] AP-CO)

Quattro partecipanti (BS, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) fanno notare a proposito dell'articolo 627 numeri 15 e 16 che, introducendo il numero 16 nell'attuale diritto, il vigente articolo 627 numero 10 CO andrebbe adattato. La frase «la limitazione del diritto di voto» diventa obsoleta e andrebbe pertanto riformulata nel modo seguente «il diritto degli azionisti di farsi rappresentare».

3.3. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 [nuovi AP-

CO)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questa disposizione (BE, BS, NW, SG, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC) sono favorevoli a spostare, come proposto nell'articolo 629 capoverso 2 numero 4 AP-CO, la cosiddetta «dichiarazione Stampa» nell'atto costitutivo.

Per contro la maggior parte dei Cantoni e tutte le federazioni dei notai (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, BNV, cP, CVAM, PPD, Conferenza delle autorità RC, LNV, mll, Notariatskammer BS, OdNti, Philippin, PLR Vaud, FSA, FSN, STARTUPS.CH, Fondazione Notariato Svizzero, SwissBanking, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono l'esenzione dell'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 3, in caso di costituzione di nuove società. La motivazione del parere negativo risiede nel fatto che la rinuncia all'atto pubblico in caso di costituzione equivale a un onere maggiore per le autorità del registro di commercio, in quanto, in base all'esperienza, i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori (BE, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG, BNV, Conferenza delle autorità RC, OdNti, FSN, VbN, VISCHER, Zürcherisches Notarenkollegium). Secondo FSA non è opportuno distinguere tra costituzioni soggette all'obbligo dell'atto pubblico e costituzioni esenti da tale obbligo, poiché chi non conosce il diritto potrebbe non essere in grado di operare tale distinzione. Chiede quindi l'atto pubblico per qualsiasi tipo di costituzione. Per AG non vi è alcun motivo, oggettivo o giuridico, per rinunciare all'atto pubblico in occasione della costituzione di una società. L’atto pubblico funge da certificazione, serve a fornire informazioni giuridiche e anche ad applicare il diritto imperativo; rinunciarvi renderebbe poco trasparente la procedura di costituzione, il che contraddirebbe gli sforzi volti a impedire la sottrazione d'imposta e il riciclaggio di denaro. Inoltre si potrebbe anche aggirare la Lex Koller. Secondo BE, al fine di proteggere i creditori, non si devono allentare prescrizioni formali severe ed efficaci. Tre partecipanti (BS, SG, Conferenza delle autorità RC) propongono di introdurre una nuova forma giuridica a sé stante anziché agevolare la costituzione di una società. In questo modo tutte le caratteristiche organizzative, ad eccezione della ragione sociale, della sede e dello scopo, sarebbero già definite per legge e tale forma giuridica disporrebbe di un capitale fisso interamente liberato. Secondo BS, questa soluzione standard, disciplinata in maniera così restrittiva, potrebbe consentire la costituzione di una società, che dimostri l’apporto di capitale necessario, in nome collettivo e in accomandita direttamente presso l'ufficio del registro di commercio. GE solleva una serie di considerazioni di carattere economico: abolire gli emolumenti notarili comporterebbe delle perdite fiscali per il Cantone. STARTUPS.CH sottolinea inoltre che l'abolizione dell'atto pubblico in caso di costituzione non semplifica la procedura di iscrizione e non la rende né più veloce né più economica.

Meno di un terzo dei partecipanti (NW, SH, TG, economiesuisse, PEV, KGL, Forum PMI, Creditreform, SSIC, UCS, suissetec, UDC, Swico, SwissHoldings, TK, TS, veb.ch) approva l'esonero dall'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di società, di cui al capoverso 3, o almeno ritiene opportuno (ZH) verificare tale possibilità. Nel caso in cui venisse introdotta la costituzione agevolata, LU, NW, SH invitano le autorità federali a elaborare modelli tipo applicabili su scala nazionale al fine di evitare documenti incompleti e quindi di sgravare gli uffici cantonali del registro di commercio.