Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine
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3.10. Deliberazioni importanti (art. 704 cpv. 3 AP-CO)
Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 704 capoverso 3 AP-CO.
3.11. Lacune nell'organizzazione di società (art. 731b cpv. 1 frase introduttiva AP-
CO)
Due partecipanti (BE, BS) approvano il fatto che ora l'assenza di un domicilio legale costituisca anche una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. ZG condivide esplicitamente la nuova possibilità del giudice di pronunciare lo scioglimento anche di società prive di domicilio legale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.
Per contro, SO ritiene che la disposizione sia eccessiva. La vigente procedura, illustrata all'articolo 153 segg ORC, secondo cui l'ufficio del registro di commercio emana una decisione impugnabile di scioglimento se la diffida rimane disattesa, ha dato buoni risultati e si è dimostrata più efficace della soluzione proposta che trasferisce la pratica al giudice.
3.12. Cause di scioglimento (art. 736 n. 2 AP-CO)
Per quanto riguarda la prevista agevolazione della prescrizione formale concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea generale di una SA, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pto 3.3). Alcuni partecipanti (SG, UR, VS, ZG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Philippin, FSN, Fondazione Notariato Svizzero, Zürcherisches Notarenkollegium) motivano il proprio parere negativo con il fatto che, vista la portata della decisione, si deve stilare un atto notarile.
Per contro sette partecipanti (AI, BL, BE, GE, SH, suissetec, UDC) approvano il fatto che per lo scioglimento sia ora sufficiente una semplice deliberazione dell'assemblea generale in vece di un atto pubblico. Secondo AI occorre introdurre un obbligo di autentica di firma per la persona che notifica l'iscrizione al fine di evitare che uno scioglimento sia abusivamente iscritto mediante firma falsificata.
4. Modifiche del diritto della società a garanzia limitata (art. 776, 777, 778a, 779, 780, 785, 821 AP-CO)
4.1. Statuto: contenuto prescritto dalla legge (art. 776 n. 4 AP-CO)
Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 776 numero 4 AP-CO.
4.2. Dichiarazione Stampa e atto costitutivo (art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3 AP-CO)
La proposta di spostare la cosiddetta dichiarazione Stampa nell'atto costitutivo è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti che si sono espressi in merito alla disposizione (BE, BL, BS, NW, SO, ZG, economiesuisse, Conferenza delle autorità RC, UDC).
Per quanto riguarda l’agevolazione della prescrizione formale, di cui al capoverso 3, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.to 3.3).
4.3. Iscrizione delle succursali nel registro di commercio (art. 778a AP-CO)
Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 778a AP-CO.
4.4. Mancanza dei requisiti all'acquisto della personalità (art. 779 cpv. 4 AP-CO)
Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 779 capoverso 4 AP-CO.
4.5. Modifica dello statuto (art. 780 cpv. 1 e cpv. 2 n. 1 seg. AP-CO)
Per quanto riguarda l’agevolazione della prescrizione formale, di cui all'articolo 780 capoverso 1 e capoverso 2 numero 1, concernente le modificazioni minime dello statuto, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. pti 3.3 e 3.8).
4.6. Contenuto del contratto di cessione (art. 785 cpv. 2 AP-CO)
Molti partecipanti (BE, BL, SO, SG, ZG, Conferenza delle autorità RC, mll, UDC) condividono l’agevolazione delle prescrizioni formali, di cui al capoverso 2, per il contratto di cessione di quote sociali. SO, favorevole alla disposizione, suggerisce inoltre di reintrodurre l'atto