Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine

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(VD, cP, CVAM, Philippin, Federazione Notariato Svizzero).

V. Pareri sulla legge sui revisori

A. Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere sul sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (AG, UDC, PEV, Forum PMI, suissetec, veb.ch) condivide le agevolazioni proposte per le imprese di revisione che effettuano revisioni limitate al di sotto dei valori soglia. Secondo SG le attuali prescrizioni in materia di garanzia della qualità possono essere in parte considerate sufficienti. Per una delle principali associazioni di categoria, la Treuhand-Kammer (TK), la proposta è addirittura un pericoloso ritorno alla cosiddetta «revisione profana» che proprio l'emanazione della legge sui revisori intendeva smantellare. I pareri sull’estensione della sorveglianza statale alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia, sono invece discordanti. Mentre una parte dei partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) l'approva espressamente oppure non è contraria, un'altra (PLR, Forum PMI, SSIC, SG, USAM, SwissHoldings, TK) la critica soprattutto per considerazioni finanziarie. Molti partecipanti si sono espressi solamente su singoli aspetti della materia. Due partecipanti (economiesuisse, TK) propongono di separare dal progetto le questioni riguardanti la garanzia della qualità e di trattarle a parte.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR

Per quanto riguarda l'estensione del sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie al di sopra dei valori soglia di 20/40/250, una parte dei partecipanti (PLR, KGL, SSIC, USAM, TK, veb.ch) teme la scomparsa da questo segmento di mercato delle imprese di revisione più piccole e conseguentemente una distorsione del mercato a favore di quelle più grandi. A suffragio di questa tesi, alcuni (PLR, KGL, USAM, TK) in parte sostengono che il rapporto esplicativo non ha dimostrato in modo esaustivo che all'estensione della sorveglianza statale corrisponda un aumento equivalente dell'efficienza e un vantaggio supplementare. In particolare non è stato riscontrato alcun caso di abuso che giustifichi tale estensione (KGL, USAM, TK), pertanto le attuali disposizioni legali, insieme a quelle delle organizzazioni professionali, sono considerate sufficienti (KGL, SG, USAM). Alcuni partecipanti si richiamano al fatto che la sorveglianza statale, ad esempio negli USA e in Germania, si applica solamente alla revisione di società con azioni quotate in borsa e che non esiste alcun altro sistema esterno di garanzia della qualità oppure, laddove ne esiste uno, si tratta di un semplice sistema peer review che, in Germania, è soggetto all'autorità tedesca di sorveglianza (il cosiddetto Monitored Peer Review).

Di segno opposto il parere di altri partecipanti (AG, BS, cP, PPD, UDC) che approvano, esplicitamente o implicitamente, l’estensione del campo di applicazione della sorveglianza. TS concorda sul fatto che la sorveglianza statale sia introdotta, ma solamente a partire da dieci mandati. Secondo ZH un monitoraggio statale va preso in considerazione solamente se l'adesione a un sistema di peer review comporti in modo inconfutabile oneri sproporzionati. AG approva espressamente il fatto che la sorveglianza statale sia preferita al peer review