Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine

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autogestito: in questo modo si evitano conflitti di interesse.

2.2. Art. 3 Abs. 2 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 3 capoverso 2 AP-LSR.

2.3. Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis AP-LSR

Molti partecipanti (AG, PPD, PEV, Forum PMI, suissetec, UDC, veb.ch) approvano la rinuncia a imporre per legge un sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che svolgono revisioni limitate al di sotto dei valori soglia di 20/40/250. Il parere positivo è prevalentemente motivato dal corrispondente sgravio amministrativo e finanziario per le imprese di revisione delle PMI. Di segno opposto il parere della TK, una delle principali associazioni di categoria, la quale respinge espressamente la modifica pianificata poiché, a suo avviso, provocherebbe una sproporzione ingiustificata della normativa (la regolamentazione della revisione ordinaria verrebbe inasprita mentre nel contempo la revisione limitata sarebbe quasi completamente deregolamentata) e, visto il numero di mandati di revisione, equivarrebbe a una deregolamentazione quasi totale del principale settore di mercato in materia di revisioni. Si teme che in questo modo si torni a una «versione profana». L'avamprogetto inoltre darebbe adito a una mistificazione poiché le imprese provviste dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore, che non devono gestire alcun sistema interno di garanzia della qualità in quanto non effettuano revisioni ordinarie, possono comunque proporsi sul mercato con il marchio di qualità di perito revisore.

veb.ch condivide la deregolamentazione anche perché i sistemi di peer review o sono molto costosi oppure degenerano in un esercizio esclusivamente formale. Come argomento a favore, veb.ch aggiunge inoltre che un livello adeguato di garanzia della qualità in questo settore può essere ottenuto anche attraverso l'autoregolamentazione volontaria; con il nuovo standard svizzero di revisione della TK (SQ 1), in vigore dal 1° dicembre 2013, si compirà un importante passo avanti in questo settore. Inoltre la responsabilità delle imprese di revisione continuerebbe a garantire un accurato lavoro di verifica. Attraverso la pubblicazione del sistema di garanzia della qualità nel registro pubblico dei revisori, è il mercato a decidere in ultima analisi se è auspicabile una revisione supplementare da parte di un organo di certificazione esterna.

2.4. Art. 16 cpv. 1bis e 1ter AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 16 capoverso 1bise 1terAP-LSR.

2.5. Art. 43a cpv. 1 AP-LSR

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 43a capoverso 1 AP-LSR.

B. Sorveglianza sulle imprese di revisione estere

1. Valutazione generale

Hanno espresso il proprio parere su questo tema complessivamente 18 partecipanti. La maggioranza (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, USP, ZKB) assegna molta importanza alla competitività del mercato svizzero dei capitali e appoggia una regolamentazione il più possibile flessibile. Altri (Braun, PPD, ethos, OW) ricordano l'importanza di proteggere gli investitori e la garanzia di una sorveglianza efficace. Secondo una parte dei partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, PLR, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, Swissholdings, UBS, ZKB), i requisiti applicati alle imprese di revisione degli emittenti esteri di prestiti sono eccessivi. 12 partecipanti (PBD, CS, economiesuisse, Homburger, OKS, SIX, UDC, SwissBanking, SwissHoldings, UBS, UPS, ZKB) sostengono una controproposta completamente riformulata in base alla quale gli investitori sono all’occorrenza informati mediante il prospetto di quotazione del corrispondente prestito che la revisione non è stata condotta da un'impresa sottoposta alla sorveglianza statale. Per quanto riguarda le azioni e i prestiti in obbligazioni, già quotati in