Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine

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conto dei prestiti e dei titoli di partecipazione di emittenti stranieri già quotati in borsa. In primo piano figura il cosiddetto grandfathering secondo cui, all'insegna della garanzia dei diritti acquisiti, non si applica la normativa di cui all'articolo 8 LSR agli uffici di revisione di emittenti con azioni e prestiti già quotati in Svizzera. In seconda battuta si distingue tra azioni e prestiti: mentre chi investe in azioni deve essere adeguatamente informato sull'eventuale assenza di sorveglianza dell'ufficio di revisione, tale regola non va necessariamente applicata nel caso degli investitori in prestiti. Questa distinzione è giustificata dalla durata limitata dei prestiti e quindi dall'esigenza d'informazioni più contenuta dei relativi investitori.

VI. Pubblicazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 20055 sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico la documentazione, al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l’Ufficio federale di giustizia.

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RS 172.061